I redditi da certificati bianchi sono assoggettabili a tonnage tax
L’Agenzia delle Entrate accoglie l’interpretazione proposta dal Gruppo Grimaldi per la sottoposizione a regime fiscale agevolato dei Tee
I redditi che una compagnia di navigazione consegue dall’ottenimento di un Tee – Titolo di efficienza energetica possono essere assoggettati al regime forfettario di tonnage tax eventualmente applicato dalla compagnia agli altri redditi derivanti dall’utilizzo delle sue navi (iscritte in Registro Internazionale. Lo ha chiarito ieri l’Agenzia delle Entrate, validato in tutto e per tutto l’interpretazione propostale in un interpello dal Gruppo Grimaldi (l’autore era ovviamente ignoto, ma non sono in molti ad aver investito oltre 1 miliardo di euro “per la costruzione di 9 navi roro cargo della classe GG5G”).
I Tee, i cosiddetti certificati bianchi, sono titoli che l’armatore ottiene “con la realizzazione da parte della società di progetti finalizzati al risparmio energetico e con la relativa approvazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (Gse)”. Da un punto di vista bilancistico “in base al principio di competenza economica, i crediti per i certificati bianchi sono rilevati nell’esercizio nel corso del quale si realizzano, con l’approvazione da parte dell’Autorità per l’energia, i risparmi energetici per i quali sorge il diritto all’assegnazione gratuita da parte del Gestore energetico”. Dopodiché, spiega Grimaldi, “i Tee così ottenuti vengono iscritti in Bilancio nell’attivo circolante tra i crediti, in un’apposita voce ‘titoli di efficienza energetica’, e devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzazione; in contropartita a tale credito, la società iscrive un ricavo nella voce A5 ‘Altri ricavi e proventi’ del conto economico”.
I Tee, infatti, possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal Gme (Gestore Mercati Energetici) o attraverso contrattazioni bilaterali con gli altri soggetti iscritti nel meccanismo introdotto nel 2017. E affermativa è la risposta dell’Agenzia al quesito centrale relativo alla applicabilità di tali redditi del regime di tonnage tax, se cioè “siano o meno derivanti in via esclusiva dall’esercizio delle navi”.
Ragion per cui, conclude l’Agenzia, “si ritiene condivisibile la soluzione proposta dalla società istante di assoggettare tali componenti positivi di reddito al regime della Tonnage Tax, in quanto direttamente connessi ad operazioni riconducibili all’attività agevolata di trasporto marittimo”.
A.M.
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