Nuovo molo crociere a Spezia: accolta la sospensiva richiesta da Fincosit e soci
Sospesa l’aggiudicazione alla cordata guidata da Fincantieri perché il diritto a una disamina giuridica completa prevale sulla celere esecuzione dell’opera
“Ravvisato il periculum in mora nella possibile prossima stipulazione del contratto e, quindi, nel rischio che le ricorrenti perdano il bene della vita agognato; né il parziale finanziamento dell’opera con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza appare sufficiente a far prevalere l’interesse dell’Amministrazione aggiudicatrice al celere inizio dell’esecuzione, anche perché in tale ipotesi il beneficio derivante dall’impiego delle risorse del Pnrr sarebbe vanificato dal risarcimento che, in base ad una valutazione prognostica allo stato degli atti, dovrebbe essere versato alle deducenti”.
È per queste ragioni (oltre che per la pronta fissazione del merito, il 24 marzo) che anche in composizione collegiale come già in quella monocratica il Tar della Liguria stamattina ha accolto la sospensiva che Fincosit, Rcm e Agnese Costruzioni hanno chiesto dell’aggiudicazione, da parte dell’Autorità di sistema portuale di La Spezia, dell’appalto per la realizzazione del molo su cui sorgerà il nuovo terminal crociere del porto di La Spezia, affidato per 47,3 milioni di euro al raggruppamento temporaneo d’imprese fra Sales, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime e Impresa Costruzioni Mentucci Aldo.
Bisognerà quindi aspettare l’udienza di merito, perché il diritto al celere inizio dell’esecuzione dell’opera non prevale, per quel che riguarda la fase cautelare, sulla correttezza della procedura amministrativa e sull’eventuale aggiudicazione al secondo classificato, malgrado il progetto in questione sia un progetto finanziato dal Pnrr e quindi caratterizzato dalla necessità di completamento entro fine 2026, pena la perdita del finanziamento stesso.
Un’interpretazione simile a quella del Tar di Catania (che poi in sede collegiale respinse però l’istanza) ma opposta a quella che lo stesso Tar di Genova diede per il caso della diga di Genova, laddove si considerò (stante la differenza del commissariamento cui era soggetta l’opera) che l’urgenza fosse tale da investire anche la richiesta di una pronuncia cautelare in un senso o nell’altro.
A.M.
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