Non saranno azzerati (ma scontati) gli oneri di sistema nella bolletta del cold ironing
Il Governo trasforma la fornitura in servizio di interesse generale ma, quanto alla tariffa, passa dall’azzeramento auspicato a una semplice riduzione temporanea
È in chiaroscuro la mossa del Governo per cercare di agevolare lo sviluppo e la diffusione del cold ironing, oggi zavorrati da un quadro normativo confuso e dal problema di un costo della materia prima non competitivo rispetto alle tradizionali modalità di alimentazione delle navi ormeggiate nei porti italiani.
Quanto al primo aspetto, l’articolo dedicato del Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza approvato ieri dal Consiglio dei Ministri definisce il cold ironing (l’erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto) come “servizio di interesse generale”, abbandonando quindi il finora vigente concetto di semplice forma di fornitura, e inquadra meglio il ruolo del gestore dell’infrastruttura.
Quanto alla tariffa, invece, il provvedimento abbandona l’ipotesi di un azzeramento totale degli oneri di sistema, stabilendo che entro sei mesi Arera adotti la previsione di uno sconto sui medesimi, da applicarsi per un tempo limitato (anche se indefinitamente).
Di seguito SHIPPING ITALY è in grado di riportare il testo validato ieri dal Consiglio dei Ministri:
ART. 4
(Servizi di cold ironing)
- All’articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) prima del comma 1, è inserito il seguente:
«01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l’insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla
terraferma necessari all’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L’erogazione di
energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell’infrastruttura di cold ironing, individuato dall’autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell’infrastruttura di cui al primo periodo è:
- a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle
partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale
infrastruttura è connessa;
- b) un consumatore finale dell’energia elettrica, ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»;
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Arera adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell’energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma
01.»;
- c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing
ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui
l’infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l’Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.».
A.M.
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