Il Mit mette una pezza al ‘buco’ concessioni portuali con le attese linee guida
Per salvare la rata Pnrr varate le ‘modalità di applicazione’ per le regole attuative del regolamento concessioni di dicembre: una toppa di incerta tenuta, fra ruolo dell’authority dei trasporti e regole su Piano Economico Finanziario e proroghe
Fra l’incudine delle pretese della Commissione Europea legate al pagamento della rata Pnrr del primo trimestre 2023 e il martello di una riforma d’ampio respiro annunciata dal vertice politico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nei giorni scorsi varato per decreto le linee guida “sulle modalità di applicazione” del regolamento delle concessioni portuali emanato lo scorso dicembre.
Secondo quanto filtrato erano tre i punti su cui Bruxelles pretendeva revisioni: durata delle concessioni, la possibilità di proroghe e la mancata previsione di un ruolo per un soggetto terzo rispetto alle Autorità di sistema portuale. Le linee guida intervengono in questo senso.
Centrale (anche se un po’ confuso) è il paragrafo n.7 intitolato alla “Durata delle concessioni”. Si ricorda innanzitutto l’obbligo, dettato dal regolamento per i partecipanti a una procedura ad evidenza pubblica per l’assentimento di una concessione, a presentare un Pef – Piano economico finanziario. Questi Pef, si spiega più avanti, vanno “predisposti dal concessionario (anche se l’obbligo, si è appena detto, vale in realtà per tutti i partecipanti, ndr) sulla base di format elaborati dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti in funzione delle tipologie di infrastrutture, della durata e delle caratteristiche delle classi di investimento, tenuto conto del livello di infrastrutturazione delle aree e delle banchine”. Ma una riga più sotto si scrive che “prima dell’indizione della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessione l’Adsp invia lo schema di Pef all’Art”. Chi dunque fra Art e Adsp deve “elaborare” il format su cui gli aspiranti concessionari dovranno impostare le proprie istanze e il relativo Pef, alla durata dei cui “previsti investimenti”, peraltro, “è commisurata la durata delle concessioni”?
Si ricorda poi, quasi fosse una testimonianza della sua potestà, come Art possa, sulla base della legge istitutiva”, “rilasciare pareri” e “proporre l’eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione, decadenza o revoca”, ma non si menziona il fatto che tali pareri non comportano alcunché sulla sfera d’autonomia delle Adsp.
Opinabile il capoverso successivo, in cui si sostiene che “i provvedimenti di rilascio delle concessioni e i successivi atti di modifica e/o integrazione o proroga delle stesse sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero nella sezione Sid il Portale del Mare”. Vale la pena visitarlo, per verificare quanti atti pubblici relativi anche a una sola delle concessioni rilasciate in Italia su 8mila km di costa vi siano ad oggi rinvenibili. Una novità, quella del Sid, che ritorna anche in altri punti delle Linee. Ad esempio nel paragrafo n.13, che rilancia in pieno lo strumento degli “accordi sostitutivi” tanto caro ad Adsp e concessionari che con esso possono de facto modificare ex post le previsioni concessorie derivanti dalle procedure ad evidenza pubblica (non a caso l’originaria riforma delle concessioni portuali voluta dal Governo Draghi non ne prevedeva la possibilità): anche in questo caso impossibile trovare un accordo sostitutivo nel Sid.
Ad ogni modo, “nelle more della definizione dei format relativi allo schema di Pef da parte dell’Art” è il Ministero nel paragrafo n.8 a definire uno “schema di Pef”. In esso si chiarisce che un limite ex ante alla durata delle concessioni non è previsto, dato che l’aspirante concessionario potrà considerare come limite superiore gli “anni necessari all’ammortamento delle opere finanziate e realizzate” (intendendosi presumibilmente le opere alla cui realizzazione l’aspirante concessionario s’impegni).
Quanto, infine, alle proroghe, è il paragrafo n.13 ad assegnare nuovamente un ruolo all’Authority dei Trasporti: le estensioni potranno essere chieste solo in caso di concessioni ultradecennali ed è su tali istanze che Art “si esprime con parere vincolante circa la coerenza di detta istanza con il Pef collegato alla concessione” (ma non è chiaro se a quello originario, come sembra evincersi dalla lettera del testo, o a quello che l’istante dovrà presumibilmente presentare per la proroga, come logica vorrebbe). Nel caso in cui, invece, “l’istanza di proroga riguardi una concessione di durata superiore a 40 anni ovvero tale soglia sia superata per effetto dell’eventuale proroga, l’Adsp richiede al Mit un parere preventivo circa la coerenza dell’istanza con gli strumenti di pianificazione strategica del settore”.
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