Diga di Genova, illegittima l’aggiudicazione a Webuild&co
Secondo i giudici del Tar della Liguria il consorzio non aveva i titoli e le competenze per realizzare l’opera, ma in ragione delle norme Pnrr proseguirà i lavori, mentre la cordata di Eteria avvierà la richiesta danni alla port authority
Il rischio di pagare due volte la diga di Genova si fa più concreto per l’Autorità di Sistema Portuale del capoluogo: il Tar della Liguria, infatti, ha accolto il ricorso del Consorzio Eteria, capofila della cordata risultata perdente all’esito della procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto, che premiò l’autunno scorso la compagine guidata da Webuild (Pergenova Breakwater).
Un’aggiudicazione che ora è stata dichiarata illegittima. Il Tar, in particolare, rigettato il primo motivo del ricorso introduttivo di Eteria (che riguardava i requisiti del progettista britannico Ramboll), ha invece accolto il secondo, giudicando assorbente di tutti i successivi: il ‘curriculum’ vantato dalla cordata aggiudicataria non ha retto al vaglio del Tribunale.
Delle tre opere portate ad esempio della propria capacità produttiva, la maggiore era la realizzazione del Tuas Terminal di Singapore, cui Sidra Spa (parte della cordata al 10%) avrebbe partecipato in quanto controllata dal gruppo belga Deme. Invece, come SHIPPING ITALY rilevava già ad ottobre e come ora il Tar ha confermato, “il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild, Sidra s.p.a., e dunque non può essere ritenuto significativo della sua capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico”. In particolare “è evidente come fossero del tutto ininfluenti i rapporti societari intercorrenti tra le società Sidra s.p.a. e Dredging International, in quanto entrambe appartenenti al medesimo gruppo (Deme Group). Ciò che conta è che il fondamentale lavoro n. 2 non è stato svolto dalla società Sidra s.p.a., sicché esso non poteva essere positivamente valutato come obiettivamente significativo delle sue capacità realizzative”.
Inammissibile è stato invece ritenuto il ricorso incidentale di Pergenova, che puntava sull’inammissibilità alla procedura di Acciona (socia di Eteria, esclusa invece dal ricorso, ma per altra ragione) in ragione di un provvedimento a suo carico dell’antitrust spagnola, assunto tuttavia dopo l’avvio della procedura negoziata con l’Adsp di Genova (anche se la sentenza fa cenno a un ulteriore e “apposito procedimento recentemente avviato dall’Autorità sulla materia del ricorso incidentale”). Condannati alle spese in solido, quindi, Pergenova, l’Adsp e il Commissario Straordinario per la realizzazione della nuova Diga Foranea di Genova (cioè il presidente dell’Adsp Paolo Emilio Signorini).
Sul fronte della prosecuzione dei lavori, invece, la sentenza conferma in più passaggi che essi non si fermeranno e che resteranno in capo a Webuild e soci. Ma altrettanto chiaro è che, salvo il secondo grado in Consiglio di Stato, il pronunciamento apre le porte ad un separato giudizio per il risarcimento dei danni per equivalente monetario che sarà ora richiesto da Eteria.
A tal proposito l’Adsp, rilevando come “tra le varie contestazioni sollevate dal ricorrente Consorzio Eteria i giudici hanno accolto un solo motivo di ricorso che sarà oggetto di appello” (semplicemente, però, perché tutti gli altri tranne quello relativo ai requisiti del progettista Ramboll, sono stati assorbiti, compreso il pantouflage di Marco Rettighieri, ex responsabile del piano straordinario delle opere in cui rientra la diga), ha accennato al fatto “che la posizione del Consorzio è anche oggetto di verifiche da parte dell’amministrazione”. Più che alla “eventuale futura azione di rivalsa da parte dell’amministrazione nei confronti di colui che ha tratto vantaggio dal provvedimento illegittimo” (cioè Webuild) ventilata dalla sentenza, il riferimento pare essere al succitato “apposito procedimento” autonomamente avviato dall’Adsp.
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