Al porto di Messina confermato l’annullamento delle concessioni di Rada San Francesco
Non basta all’Adsp il parziale ribaltamento in secondo grado: la gestione degli approdi sarà da riaggiudicare, ma la suddivisione in due resta salva (previa intesa col Comune)
Gli approdi della Rada San Francesco di Messina, su cui poggia il traffico passeggeri-auto di collegamento fra le due sponde dello Stretto, saranno da riaggiudicare.
Il verdetto scaturisce dalla sentenza pubblicata oggi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pronunciatosi sull’appello proposto dall’Autorità di sistema portuale delle Stretto contro la pronuncia del Tar che, in accoglimento del ricorso proposto da Caronte&Tourist, aveva annullato bando e aggiudicazione degli approdi da parte dell’Adsp. La compagnia armatoriale, gestore uscente dell’intero complesso, contestava che l’ente avesse deciso di suddividere in due terminal il compendio, impedendone il controllo congiunto a un unico soggetto.
Il Tar bocciò questa visione, riconoscendo ampia discrezionalità all’Adsp, ma annullò tuttavia i bandi e l’aggiudicazione (che aveva visto Caronte&Tourist assegnatario di un terminal, mentre l’altro era andato a Comet) sulla base del fatto che la port authority non aveva consultato nel corso della procedura né l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare (organo consultivo dell’Autorità di sistema portuale che raccoglie i vari stakeholder di un porto) né il Comune di Messina.
In appello il Cgar ha però parzialmente ribaltato tale sentenza. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, correttamente Adsp non aveva interpellato l’Organismo, che ha solo facoltà di “pronunciarsi ‘a monte’ sugli atti di pianificazione e di programmazione del porto (adozione del piano regolatore di sistema portuale, adozione del piano operativo triennale, determinazione dei livelli di servizi resi suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto, progetto di bilancio preventivo e consuntivo, composizione degli strumenti di valutazione dell’efficacia, della trasparenza, del buon andamento della gestione dell’Autorità di sistema portuale), senza tuttavia avere competenza in ordine alle decisioni prese ‘a valle’ relativamente, tra l’altro, agli affidamenti delle concessioni demaniali”.
Ma il Cgar ha invece seguito il Tar quanto alla “necessaria partecipazione procedimentale del Comune di Messina”, definita chiaramente – hanno sentenziato i giudici – dalle note tecniche di attuazione del piano regolatore portuale di Messina: “Nel presente caso il Comune di Messina non ha partecipato al procedimento amministrativo che ha portato l’AdSP a suddividere l’approdo di rada San Francesco in due distinti terminal, né il menzionato Comune ha rilasciato la suddetta “intesa” in ordine alla creazione dei due terminal, con la conseguenza che tutti gli atti adottati in primo grado (impugnati con il ricorso introduttivo e con il secondo ricorso per motivi aggiunti) devono essere annullati, stante la radicale illegittimità del procedimento amministrativo condotto dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto che, al fine di poter procedere alla gestione di rada San Francesco con la creazione di due distinti terminal, da affidare in concessione a due distinti concessionari, avrebbe dovuto previamente e necessariamente acquisire l’intesa con l’amministrazione comunale”.
Insufficiente, ha specificato inoltre il Tar, il parere del Comitato di gestione, “sia perché tale Comitato non rappresenta il Comune di Messina, sia perché la mera circostanza che uno dei componenti del predetto Comitato sia designato dal Sindaco di ciascuna Città metropolitana (il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale) è del tutto irrilevante ai fini che qui interessano, anche alla luce del fatto che la Città metropolitana di Messina è ente diverso dal Comune di Messina”.
A.M.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY