Ships Survey & Service impugna e attacca Ispra sul bando per la gestione della nave Astrea
Oltre a ricorrere al Tar del Lazio contro l’aggiudicazione ad Argo la società partenopea della famiglia D’Amato contesta la mancanza di requisiti tecnici ed economici
La notizia dell’aggiudicazione ad Argo Srl della gestione armatoriale per 6 mesi della nave da ricerca Astrea, e in particolare ha innescato la pronta reazione della società Ships Surveys and Service Srl.
Nel mirino, oltre all’aggiudicazione stessa, le informazioni pubblicate da Ispra secondo cui Ships Surveys and Service Srl, è risultata esclusa in itinere per “carenza dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economica”, nonché del “requisito di idoneità professionale richiesto dal disciplinare di gara”.
In una nota indirizzata a SHIPPING ITALY l’azienda della famiglia D’Amato scrive: “La Ships Surveys and Service svolge attività di gestione di navi per conto terzi da circa 30 anni e ha una esperienza molto consolidata, disponendo di vari Documents of Compliance per la gestione di navi Bulk Carrier e Petrolchimiche, PSV e Rimorchiatori portuali, per varie amministrazioni di bandiera. SSS dispone inoltre delle certificazioni ISO 9000/14000 da molti anni. Pertanto, contrariamente a quanto affermato da Ispra, siamo certi che SSS abbia tutta la esperienza professionale necessaria per la conduzione di una piccola imbarcazione per una navigazione nazionale diurna”.
Ships Surveys and Service spiega che nella propria offerta aveva indicato, tra le altre cose, una serie di profili professionali qualificati relativi a personale da imbarcare, qualora fosse risultata aggiudicataria dell’appalto; tutto personale con precedenti periodi di imbarco sulla stessa nave Astrea.
“Ispra, pur chiarendo nel bando di gara che le regole di appalto prevedono che ‘la gestione delle attività di ricerca e/o di servizio a bordo sarà curata in modo esclusivo dall’ISPRA, nello stesso bando di gara ha richiesto una serie di condizioni di partecipazione sproporzionate, inutili, irragionevoli e contraddittorie, tali per cui Ships Surveys and Service (come qualunque altro gestore di navi che avesse voluto partecipare al bando di gara ) non è stata ammessa all’appalto’. Per queste ragioni ha “ritenuto doveroso impugnare le relative clausole per ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 83 del d.lgs 50\2016. Violazione dei principi di concorrenza e del favor partecipationis. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Contraddittorietà. Difetto di motivazione. Eccesso di potere e sviamento’.”
“Il ricorso – si legge ancora nella replica – si trova pendente presso la competente autorità giudiziaria (Tar del lazio, ndr) e siamo fiduciosi sull’esito dello stesso” aggiungono da Ships Surveys and Service. Che in conclusione afferma: “Solo per chiarimento doveroso, non potendo accettare che la SSS possa essere definita da chiunque una azienda con ‘carenza dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economica’, nonché del ‘requisito di idoneità professionale richiesto dal disciplinare di gara’ soprattutto in relazione alla conduzione di una piccola imbarcazione, avendo qualificazioni ben più importanti e complesse per la conduzione di navi oceaniche”.
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