Una nuova conferma per i custodi di container sequestrati
Anche il Tribunale di Venezia si è conformato al precedente della Suprema Corte di Cassazione, n. 752/2016 per riformare il decreto di liquidazione dell’indennità da custodia giudiziale di container sequestrati in area portuale emesso dalla competente Procura della Repubblica
Contributo a cura di avv. Giacomo Falsetta *
* partner LCA studio legale
Dopo la decisione del Tribunale di Forlì, di cui abbiamo dato conto in un precedente contributo, anche il Tribunale di Venezia si è conformato al precedente della Suprema Corte di Cassazione, n. 752/2016, per riformare il decreto di liquidazione dell’indennità da custodia giudiziale di container sequestrati in area portuale emesso dalla competente Procura della Repubblica.
Così come il PM di Forlì, anche quello di Venezia aveva operato una illegittima analogia dimensionale tra container e autocarro per applicare al primo le tariffe ministeriali previste per la custodia dei secondi.
Il giudice di merito ha invece accolto integralmente l’impugnazione, che verteva sull’applicazione del criterio di liquidazione sancito dalla Suprema Corte Cassazione per il quale l’indennità da custodia di container sequestrati in area portuale debba avvenire, in difetto di tariffe ministeriali ad hoc, sulla base delle tariffe portuali più convenienti tra quelle applicate dai vari operatori nel porto di riferimento. Il Giudice veneziano ha osservato, tra l’altro, come il paragone prettamente dimensionale tra container ed autocarro non sia giustificabile anche -e soprattutto- per via di una differenza strutturale-funzionale tra i due beni, essendo il primo sprovvisto di motore.
La liquidazione dell’indennità disposta dal Tribunale è stata di quasi 20 volte superiore a quella a suo tempo riconosciuta dalla Procura.
Ormai la linea appare tracciata: nonostante qualche Procura continui a rifarsi all’ormai superato precedente n. 22966/2011 (ed altri), con cui la Suprema Corte ha avallato la liquidazione delle indennità da custodia di container parametrandola alle tariffe previste per la custodia di autocarri, i Tribunali in sede di impugnazione sembrano ormai definitivamente orientati ad applicare il principio stabilito dall’ordinanza della Cassazione n. 752/2016.
Il nodo ancora da sciogliere riguarda la liquidazione delle indennità per la custodia giudiziale di merci giacenti in porti in cui operi un solo terminalista: in quel caso, plurime decisioni della Suprema Corte hanno dichiarato l’inapplicabilità del principio sancito dall’ordinanza n. 752/2016 per il difetto del “momento comparativo” tra tariffe portuali che possano portare all’individuazione di quella “più conveniente per l’amministrazione”, con l’effetto che in tali porti non può essere determinato un “uso locale” applicabile ai fini dell’art. 58 DPR 115/2002.
Ciò comporta, quale inevitabile conseguenza, che in mancanza, da un lato, di tariffe ministeriali specifiche per la custodia di container e, dall’altro, di usi locali applicabili nel porto di riferimento, troverà ancora applicazione il criterio residuale dell’equità, con possibile applicazione di parametri iniqui (come quello riferibile alla custodia di autocarri).
Il risultato sarà che, a parità di prestazioni, due custodi giudiziali otterranno due liquidazioni (significativamente) diverse per il solo motivo di operare in porti differenti.
Vista l’incidenza statistica dei sequestri che colpiscono le merci containerizzate in area portuale, sarebbe auspicabile un intervento ministeriale per la definizione, finalmente, di tariffe specifiche per la determinazione delle indennità da custodia, similmente a quanto avvenuto per auto, autocarri e natanti.
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