La convenzione di Hong Kong ratificata da Bangladesh e Liberia: sarà in vigore dal 2025
La norma concerne il funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi secondo modalità sicure e compatibili con l’ambiente e la salute dei lavoratori prevedendo l’istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione dello smaltimento
L’International Maritime Organization (Imo) ha annunciato che la Convenzione internazionale di Hong Kong sul riciclaggio delle navi sicuro per le vite umane e compatibile con l’ambiente entrerà in vigore fra 24 mesi, dopo che il Bangladesh e la Liberia sono diventati gli ultimi Stati contraenti della Convenzione.
Questa normativa era stata adottata il 15 maggio 2009 ma per il suo ingresso in vigore serviva la rtifica di non meno di 15 Stati, non meno del 40% del naviglio mercantile mondiale in termini di stazza lorda e capacità di riciclaggio delle navi non inferiore al 3% della stazza lorda del naviglio mercantile combinato degli Stati sopra citati.
Queste condizioni sono ora soddisfatte e la Convenzione di Hong Kong potrà dunque entrare in vigore il 26 giugno 2025.
Il Bangladesh è uno dei maggiori Paesi al mondo per capacità di riciclaggio delle navi mentre la Liberia è uno dei maggiori Stati di bandiera del mondo per tonnellaggio.
Il Segretario generale dell’Imo, Kitack Lim, ha elogiato il Bangladesh e la Liberia per le loro adesioni alla Convenzione di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente.
Una nota del Rina spiega che questa convenzione internazionale concerne il funzionamento degli impianti di riciclaggio delle navi secondo modalità sicure e compatibili con l’ambiente e prevede l’istituzione di un adeguato meccanismo di esecuzione per il riciclaggio delle navi. Il Regolamento (UE) n. 1257/2013 concerne la prevenzione, riduzione, minimizzazione e, nella misura del possibile, eliminazione degli incidenti, delle lesioni e degli altri effetti negativi per la salute umana e per l’ambiente causati dal riciclaggio delle navi assicurando, in particolare, che i rifiuti pericolosi provenienti da tale riciclaggio delle navi siano soggetti a una gestione compatibile con l’ambiente.
Il Regolamento è volto altresì ad orientare le navi battenti bandiera di uno Stato membro e non, verso impianti di riciclaggio delle navi che praticano metodi di demolizione delle navi sicuri e compatibili con l’ambiente anziché verso siti non conformi alle norme com’è attualmente di prassi. In attesa della ratifica di questa convenzione l’istituzione di un elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che soddisfano i requisiti stabiliti da tale Regolamento contribuisce a tali obiettivi e a una migliore applicazione della normativa, facilitando il controllo delle navi destinate al riciclaggio da parte dello Stato di cui la nave batte bandiera.
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