Grandi Navi Veloci nuovamente sconfitta al Tar sull’autoproduzione a bordo
Rigettato anche l’ultimo ricorso della compagnia di Msc: il Decreto Rilancio è compatibile con la normativa comunitaria in materia di concorrenza
L’autoproduzione – l’effettuazione di operazioni portuali come rizzaggio e derizzaggio dei semirimorchi con personale di bordo – in Italia è autorizzabile solo a precise condizioni, che nel porto di Genova, “pacificamente non ricorrono”.
Ad abundantiam, nel respingere nuovamente una serie di ricorsi di Grandi Navi Veloci contro vari atti dell’Autorità di Sistema Portuale di Genova e Savona che le hanno denegato, anche per il 2023, la possibilità di autoprodurre in parte le operazioni portuali, il Tar della Liguria ha dato un’interpretazione netta quanto alla compatibilità con l’ordinamento europeo sulla concorrenza della norma con cui il Decreto Rilancio del 2020 circoscrisse la possibilità di autoproduzione all’indisponibilità di personale di banchina.
“Non è meritevole di condivisione la tesi secondo cui, alla luce della sentenza della Corte di giustizia n. 179 del 1991 (procedimento C-179/90), l’art. 16, comma 4-bis, della legge n. 84/1994, dovrebbe essere disapplicato per contrasto con il diritto dell’Unione europea” hanno infatti sottolineato i giudici del tribunale amministrativo regionale. “La citata pronuncia, infatti, ha stabilito l’incompatibilità con il trattato CEE delle norme italiane (artt. 110 e 11 cod. nav.) che riservavano lo svolgimento delle operazioni portuali alle compagnie o gruppi e imponevano ai concessionari di avvalersi esclusivamente, per l’esecuzione di tali operazioni, delle maestranze costituite nelle compagnie o gruppi. Il novellato art. 16 prevede che le operazioni portuali possano essere svolte in regime di autoproduzione nei casi in cui non sia possibile ricorrere a imprese autorizzate ovvero ad imprese o agenzie per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, purché siano rispettate le ulteriori condizioni ivi previste con riguardo alla dotazione di mezzi meccanici e di personale. Trattasi, all’evidenza, di previsioni non equiparabili in quanto la nuova disciplina, consentendo anche lo svolgimento delle operazioni a soggetti diversi dalle compagnie portuali ovvero in regime di autoproduzione, non determina una posizione dominante insuscettibile di essere scalfita dalla concorrenza potenziale”.
Altro passaggio della sentenza destinato a stabilire un punto fermo quello in cui si chiarisce che il divieto all’autoproduzione vale anche laddove, come tentato da Grandi Navi Veloci per il 2023, nell’organico dell’impresa autorizzata ex articolo 16 presentato in sede di rinnovo sono stati inseriti anche 9 marittimi, oltre a 48 lavoratori di terra: “La menzionata previsione ostativa all’utilizzo di personale di bordo è pacificamente applicabile anche nel caso in cui tale personale sia posto alle dipendenze dell’impresa operante nel terminal” ha infatti spiegato il Tar.
A.M.
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