Grendi dovrà convivere con il nuovo deposito di Gnl a Cagliari
Neppure il Consiglio di Stato accoglie il ricorso dell’armatore e terminalista contro il progetto di Sardinia Lng
La partita legale non è del tutto chiusa, ma anche il terzo round ha visto soccombere il gruppo Grendi nel tentativo di stoppare il progetto di Sardinia Lng di realizzare nel Porto Canale di Cagliari, in prossimità del terminal che la compagnia genovese vi gestisce, un deposito Gnl associato a un mini-impianto di rigassificazione.
Dopo il rigetto di due ricorsi al Tar, a dicembre e a marzo scorsi, il Consiglio di Stato ha infatti respinto anche l’appello relativo al primo dei due, confermando le valutazioni del Tar sulle motivazioni di Grendi, sostanzialmente riproposte anche in secondo grado.
Oggetto del ricorso era la procedura di Valutazione di impatto ambientale che ha dato il via libera al progetto. In prima battuta l’operatore marittimo genovese contestava la valutazione da parte del ministero dell’Ambiente della disamina delle possibili alternative e dell’opzione zero effettuata da Sardinia Lng. Ma il Consiglio ha ritenuto che “le valutazioni operate dall’amministrazione nel caso di specie sono immuni dai macroscopici vizi della funzione amministrativa censurati con l’atto di appello”.
Secondariamente la sentenza di primo grado, secondo Grendi, sarebbe erronea “per il mancato rilievo della violazione del principio di tutela della salute e della sicurezza pubblica”. Ma, hanno sentenziato i giudici, “l’assunto non trova corrispondenza negli atti processuali. È sufficiente a tal riguardo osservare che l’assenza di rischi è comprovata dal Nulla Osta di Fattibilità rilasciato dal Ministero dell’Interno (Vigili del Fuoco)”.
Con il terzo motivo di appello Grendi ha provato a censurare “il capo della sentenza impugnata con il quale sono state dichiarate inammissibili le censure in ordine alla asserita violazione della libertà d’impresa”. Anche in questo caso però l’assunto coltivato dalla parte appellante, per quanto più propriamente attiene al pregiudizio potenzialmente da essa subito, va peraltro disatteso anche in base alla considerazione per cui, con la clausola racchiusa nell’art. 19 della concessione demaniale della banchina rilasciata in favore della Feeder and Domestic Service s.r.l. (società con cui l’appellante ha stipulato un contratto per l’utilizzo della medesima banchina), si prevede che la superficie oggetto della banchina dovrà comunque consentire la ‘piena operatività e funzionalità’ delle navi metaniere di Sardinia Lng”.
Grendi, cioè, è sempre stato consapevole che sulla banchina in questione pendeva la precedenza, in caso di realizzazione dell’impianto di Sardinia Lng, sicché, secondo il Cds, la doglianza su un possibile detrimento per le sue attività dovuto allo sviluppo del progetto non merita accoglimento.
A.M.
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