Il cold ironing diventa servizio di interesse economico generale nei porti italiani
Lo prevede il Ddl concorrenza 2022 bollinato dal Colle e arrivato alle camere. Arera non dovrà più adottare una tariffa specifica e gli oneri di sistema non saranno azzerati ma scontati
Nel Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (edizione 2022) appena bollinato dalla Presidenza della Repubblica e mandato alle Camere è prevista anche una modifica alla normativa sul cold ironing, i cui effetti non sono di immediata valutazione.
Come si può leggere nel testo (che riportiamo in calce per intero), si interviene a modificare la legge di bilancio 2020 che all’articolo 34-bis tracciò un primo inquadramento del cold ironing, introducendo una serie di definizioni, fra cui spicca l’attribuzione all’erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto della qualifica di “servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell’infrastruttura”, con il suo portato di facilitazioni (in termini di aiuti di Stato) alla contribuzione pubblica (stante che uno dei problemi della tecnologia è la scarsissima appetibilità economica per l’utenza). Le Autorità portuali, cioè, potranno partecipare alle società di erogazione e individuare forme di sostegno economico (compatibilmente alle norme europee).
Di segno opposto, tuttavia, la nuova versione del comma 1 dell’art.34-bis. Se fino ad oggi, infatti, era previsto che alle forniture non si applicassero gli oneri generali di sistema, ora, qualora il Ddl fosse approvato, Arera sarà chiamata a definire entro sei mesi provvedimenti volti a prevedere, temporaneamente, uno sconto sulle componenti tariffarie relative a tali oneri.
Va però detto, per contro, che decade l’obbligo della adozione della tariffa da parte di Arera. Di fatto il blocco della situazione, dato che una tariffa al momento non era individuabile dato che, mentre il Consiglio dell’Unione Europea lo ha fatto positivamente, ancora la Commissione europea non ha dato il placet all’applicazione dell’accisa ridotta disposta dal comma successivo (che resta confermata, ma appunto sub iudice). In sostanza, cioè, approvato il decreto, non servirà attendere che Arera adotti una specifica tariffa e le Adsp potrebbero decidere di partire partecipando in ogni senso all’erogazione.
L’ultimo comma introdotto dal Ddl stabilisce il trasferimento dei benefici derivanti dall’applicazione delle misure di favore introdotte dai gestori agli utilizzatori finali del servizio e, qualora l’infrastruttura ricada in area già in concessione, intima alle Adsp l’adozione di “misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori”.
A.M.
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