Lavoratori interinali al posto dei portuali ex art.17: ad Ancona scoppia la protesta
Liquidata l’articolo 17 dello scalo (C.L.P. Srl), l’Adsp marchigiana con il benestare del Ministero dei Trasporti apre al ricorso alle agenzie di somministrazione da parte delle imprese portuali ex art.16 e 17. Le organizzazioni sindacali chiedono il ritiro
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale che governa lo scalo di Ancona il proprio beneplacito a derogare a quanto stabilisce la Legge portuale n.84 del 1994 in materia di lavoro portuale sostituendo ruolo e funzione dell’agenzia ex art.17 con agenzie di somministrazione per la fornitura di lavoro temporaneo.
Questo infatti è ciò che si legge in una lettera di convocazione diretta alle imprese portuali ex art. 16 e alle rappresentanze sindacali dei lavoratori Fit Cisl, Filt Cgil e Uiltrasporti e firmata dal segretario generale dell’ente anconetano, Salvatore Minervino. Vi si spiega che, “a seguito della messa in liquidazione della società Clp, autorizzata allo svolgimento delle attività di fornitura di lavoro temporaneo ex art.17 della legge 84/94 alle imprese portuali, questa Autorità ha interpellato il Ministero vigilante (…) circa la possibilità di avviare – preliminarmente a ogni altra determinazione – un’attività di ricognizione e monitoraggio presso le imprese di cui agli articoli 16 e 18 (imprese portuali e terminalisti, ndr), con riferimento all’effettivo fabbisogno di lavoro temporaneo da parte di tali imprese, monitorando altresì periodicamente l’eventuale ricorso, in situazioni di ingenti picchi lavorativi, alle agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo”.
Al netto del fatto che il “fabbisogno lavorativo” dovrebbe essere ben presente a ogni Autorità di sistema portuale, che pure dovrebbe revisionarlo annualmente (art.8, c.3 lettera s) e c. 3-bis della legge portuale), è l’ultima frase a costituire l’evidente contraddizione con la legge vigente che il Ministero dei Trasporti avrebbe autorizzato nel suo parere alla port authority marchigiana. La fornitura di manodopera temporanea (art.17 cc 2 e 5) è infatti riservata a un’impresa autorizzata, da individuarsi a mezzo gara. O, quando ciò non sia possibile, a un’agenzia promossa dalla stessa Adsp. Solo questi soggetti possono rivolgersi, in insufficienza d’organico, a somministratori di manodopera esterni, non né le imprese portuali né i terminalisti direttamente.
In attesa di ulteriori sviluppi (i destinatari della nota sono stati invitati dall’Adsp), con una nota congiunta le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, espressa “tutta la loro preoccupazione e contrarietà rispetto a un provvedimento che mina fortemente i principi della L. 84/94 che individua, invero, negli art. 17 gli unici soggetti autorizzati a utilizzare le agenzie di somministrazione”, hanno chiesto alla port authority anconetana e al Ministero dei Trasporti (con Assoporti) “di rivedere urgentemente la loro posizione in merito ritirando, in particolare, ogni atto propedeutico a consentire alle imprese ex art. 16 e 18 L. 84/94 la possibilità di ricorrere alle agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo. Diversamente, le scriventi organizzazioni sindacali si vedrebbero costrette a prendere una forte e ferma presa di posizione rispetto a un provvedimento oltremodo destabilizzante nonché foriero di ulteriori tensioni e complicazioni”.
Dal Ministero dei Trasporti impossibile avere maggiori approfondimenti sulla questione, mentre Ancip, l’associazione di categoria delle compagnie portuali, parlando di “palese violazione della normativa speciale vigente” ha chiesto di poter partecipare all’incontro convocato da Minervino fra 9 giorni.
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