In arrivo l’esenzione dall’accisa per il Gnl nel trasporto marittimo
Pochi rilievi sollevati dal Consiglio di Stato al regolamento rielaborato dal Mef: il gas liquefatto beneficerà dello stesso trattamento riconosciuto ai carburanti tradizionalmente usati per la navigazione a fini commerciali
Sarebbe ormai prossimo all’emanazione il regolamento del ministero dell’Economia che deve estendere anche a Gnl e Gpl l’esenzione dall’accisa prevista per i carburanti utilizzati dalle imbarcazioni per attività commerciali in acque comunitarie o interne (esclusa quindi la navigazione da diporto).
Lo scrive Staffetta Quotidiana, riferendo di come il Consiglio di Stato abbia rilasciato pochi giorni fa il parere finali, sollevando pochi rilievi rispetto al testo ministeriale, elaborato dopo una prima versione risalente all’agosto 2021, che il mese successivo il Cds aveva rinviato con un parere interlocutorio e una serie di rilievi a cui il nuovo testo ora risponde.
Come richiamato dai giudici amministrativi, sono essenzialmente due le finalità del regolamento, che modifica il decreto del ministro dell’Economia 15 dicembre 2015, n. 225, che contiene le norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie e nelle acque interne.
La prima è appunto ampliare l’esenzione dall’accisa oggi già prevista per i carburanti nautici tradizionali ai nuovi carburanti utilizzabili per il rifornimento delle imbarcazioni, costituiti dal Gnl e dal Gpl, e in tal modo “superare la disparità tra operatori italiani ed europei nell’utilizzo dei nuovi carburanti, non potendo i primi usufruire dell’agevolazione senza le specifiche disposizioni attuative previste nello schema di decreto”.
Ai sensi del Testo Unico sulle Accise, in particolare, è prevista oggi l’esenzione per “impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti”.
Il Cds rileva come a questo scopo lo schema del Mef abbia previsto “prescrizioni idonee a garantire una agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse, nonché a prevenire frodi, evasioni o abusi, attraverso stringenti meccanismi di controllo affidati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza”.
La seconda finalità è poi adeguare le disposizioni regolamentari alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia del 2021 nei confronti dell’Italia, concernente il divieto dell’esenzione in assenza dello scopo commerciale dell’utilizzatore a qualsiasi titolo dell’imbarcazione.
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