Agenti e raccomandatari marittimi esclusi dal contributo all’Autorità dei Trasporti
Hapag Lloyd Italia soccombe in appello, ma la sentenza del Consiglio di Stato sancisce l’esclusione dalla debenza dei raccomandatari (già prevista dall’Authority)
La vicenda è durata due anni, ma ora il Consiglio di Stato si è ora espersso appurando definitivamente che gli agenti marittimi non sono soggetti al pagamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti.
Una sentenza del Tar Piemonte nell’aprile 2021 aveva respinto il ricorso di Hapag Lloyd Italia contro la richiesta dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti di pagare l’annuale contributo per il 2019. Secondo i giudici torinesi l’agenzia italiana del vettore marittimo tedesco pacificamente soggetto al contributo, svolge “un’attività strumentale e strettamente connessa al trasporto di merci via mare: rientra, pertanto, nell’ampia categoria degli operatori economici operanti nel settore del trasporto” e quindi tenuti al pagamento.
Una lettura, però, difforme in realtà da quella della stessa Authority dei trasporti. Il Consiglio di Stato, infatti, nella sua sentenza ha ricostruito il carteggio intercorso fra la stessa Art e Hapag Lloyd Italia evidenziando come la prima, dal momento che nello statuto della controparte è previsto l’esercizio diretto di attività di trasporto, l’avesse invitata a comunicare i propri dati, “escludendo i ricavi derivanti da attività escluse, quali l’agenzia e la raccomandazione marittima”.
In sostanza Art stessa riconosceva l’esclusione dell’attività raccomandataria da quelle soggette a pagamento e invitava Hapag Lloyd Italy a specificare quanti dei suoi ricavi derivassero da attività agenziale e quanti da trasporto marittimo diretto (oltre a dati sulla controllante tedesca), onde calibrarne il contributo per l’attività di trasporto marittimo svolta in Italia.
L’agenzia però non forniva risposta alcuna, portando conseguentemente l’Authority dei Trasporti a parametrare il contributo sull’intero fatturato, il Tar a cassarne il ricorso e il Consiglio di Stato a confermare tale esito, seppur con motivazioni diverse – e decisive per il chiarimento sull’effettiva debenza da parte della categoria – da quelle dei giudici di prime cure.
Ad ogni modo Hapag Loyd Italy potrà “rilasciare la richiesta dichiarazione nel prosieguo dell’azione amministrativa e chiedere che l’amministrazione riveda la propria posizione allo stato giustificata”. Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito (riconoscendo la compensazione delle spese di lite) che, se l’azienda fornirà ad Art le informazioni da essa richieste, potrà non pagare il contributo per l’attività di agenzia (che corrisponde all’intera attività della società).
Deloitte Legal a SHIPPING ITALY ha fatto sapere che questo giudizio è stato patrocinato sin dal primo grado dal team ‘Port, Shipping & Transport law’ facente capo al prof. Francesco Munari con la collaborazione dell’avv. Andrea Blasi e dell’avv. Andrea Bergamino. “La sentenza ci pare molto importante perché – pur formalmente rigettando il gravame di Hapag Lloyd (Italy) S.r.l. – ribalta la motivazione con cui, nel 2021, il Tar Piemonte aveva ritenuto agenti e raccomandatari marittimi soggetti al Contributo Art. Il Consiglio di Stato, invece, ha riformato proprio queste considerazioni, riconducendo l’esigibilità del contributo alle sole attività di trasporto in senso stretto e chiedendo, quindi, ad Art di accertare se, e in che misura, Hapag-Lloyd (Italy) S.r.l. possa rientrare in questa sola categoria” confermano da Deloitte Legal. “La sentenza – aggiungono – ha quindi conseguenze rilevantissime per tutta la categoria degli agenti e raccomandatari marittimi: con la riforma della motivazione della pronuncia di primo grado sono infatti venute meno le ragioni per cui, proprio dal 2022 (e cioè pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza oggi riformata), l’ART aveva iniziato a inserire agenti e raccomandatari marittimi nell’ambito delle liste di soggetti tenuti alla contribuzione, con una delibera ad oggi ancora sub iudice di fronte allo stesso TAR Piemonte in quanto a suo tempo impugnata, tra gli altri, anche dalla stessa Hapag Lloyd (Italy) S.r.l.”.
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