Completata l’estensione di Registro Internazionale e Tonnage Tax
Mit e Mef pubblicano gli ultimi due decreti per completare l’apertura dei regimi fiscali agevolati per gli armatori alle bandiere europee
Dopo la pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha istituito l’elenco delle navi iscritte al Registro Internazionale, in Gazzetta Ufficiale sono arrivati anche gli ultimi due provvedimenti richiesti all’Italia dalla Commissione Europea per il rinnovo dei regimi fiscali agevolati per le imprese armatoriali.
Il primo di essi, di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze, estende anche ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi di bandiere dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo iscritte al Registro Internazionale la possibilità di avvalersi del regime fiscale della tonnage tax per quanto riguarda i redditi soggetti a Irap. Gli interessati dovranno richiedere al Mit l’annotazione delle navi nel suddetto elenco e impegnarsi al rispetto delle condizioni poste dal Registro (su natura dell’attività e composizione degli equipaggi), con verifiche affidate alle Autorità marittime.
Il secondo, anch’esso concertato fra Mit e Mef anticipato settimane fa da SHIPPING ITALY, riguarda le attività accessorie che possono essere assoggettate alla disciplina fiscale del Registro Internazionale. La condizione è che i ricavi da attività accessorie non valgano più della metà del totale dei ricavi ascrivibili alla nave. La lista ricalca quella redatta anni fa per la tonnage, fatta eccezione per il gioco d’azzardo, da quest’ultima escluso, mentre i proventi da esso derivanti potranno per l’80% essere sottratti dal reddito tassabile delle navi iscritte al Registro. Questo l’elenco completo: “a) vendita di beni e fornitura di servizi a bordo quali cinema, spa, parrucchiere, gioco d’azzardo ed altri servizi di intrattenimento, nonché l’intermediazione per la fornitura di escursioni locali e il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; b) i contratti di subappalto o franchising o in generale i rapporti contrattuali con terzi per l’esercizio di attività ammissibili; c) le operazioni di gestione commerciale, quali la prenotazione di capacità di carico e di biglietti per passeggeri; d) i servizi amministrativi e le prestazioni di assicurazione connessi ai servizi di trasporto di merci e passeggeri, collegati alla prestazione di trasporto; e) l’imbarco e sbarco passeggeri; f) il carico e scarico merci, inclusa la manipolazione e movimentazione di container all’interno dell’area portuale; g) il raggruppamento o la suddivisione di merci prima o dopo il trasporto in mare; h) la fornitura e messa a disposizione di container; i) trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo”.
Con la pubblicazione dei decreti dovrebbe chiudersi la procedura Eu Pilot avviata dalla Commissione Europea per il ritardo dell’Italia nell’attuazione della legge con cui, nel 2017, il paese si impegnò ad estendere alle bandiere comunitarie i benefici dei regimi fiscali agevolati consentiti alle navi battenti il tricolore.
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