Sconfitta ‘pericolosa’ in Cassazione per Porto Livorno 2000
La Corte suprema conferma l’orientamento del Consiglio di Stato, richiamando il tema della carenza di autorizzazione ex art.16 in capo alla società controllata da Moby
A circa un anno di distanza dall’ultima scottatura, anche l’estrema istanza non ha arriso a Porto Livorno 2000 nella sua battaglia contro gli atti dell’Autorità di sistema portuale di Livorno che da qualche anno hanno consentito a Sdt (facente capo per mezzo di Sintermar al gruppo Grimaldi, in pectore azionista maggioritario se si perfezionerà l’acquisizione dell’altro azionista Tdt) di operare anche sul segmento passeggeri del traffico ro-pax movimentato presso la banchina gestita in radice della Darsena Toscana.
La Corte di Cassazione, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza del Consiglio di Stato che nel dicembre 2022 aveva bocciato la pretesa della società, passata nel 2019 sotto il controllo del gruppo Moby (con partecipazione di Msc, nel frattempo divenuta azionista di minoranza e finanziatrice della stessa Moby), di un’esclusiva sui passeggeri.
Non solo, perché se i giudici di Palazzo Spada, pur rilevando la carenza, in capo a Porto Livorno 2000, dell’autorizzazione ex articolo 16 all’effettuazione di operazioni portuali (da cui il difetto a contestare l’assenso alla richiesta autorizzativa di Sdt), prescindevano di fatto “da considerazioni in ordine alla legittimità” allo “svolgimento da parte dell’appellante di servizi ai passeggeri anche delle navi ro-pax”, i colleghi della Corte suprema su tale aspetto incentravano la loro (invero sintetica sentenza).
La Cassazione infatti ha smontato la tesi di Porto Livorno 2000 secondo cui il Consiglio di Stato si sarebbe sostituito al legislatore, perché “il giudice amministrativo non ha creato una nuova categoria di traffico marittimo portuale, essendosi limitato ad accertare sul piano fattuale le peculiari caratteristiche del segmento dei traffici Ro-Pax, includenti l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri al seguito, tali da escluderne lo svolgimento da parte di terminalisti non autorizzati ai sensi dell’art. 16 sopraindicato”.
In sostanza, dice la Corte, il Consiglio di Stato ha correttamente respinto le pretese di Porto Livorno 2000 perché non autorizzata ex articolo 16 ma rimarca anche l’aspetto da cui il Cds prescindeva e cioè che solo chi lo è può movimentare passeggeri. Una sintesi che, ovviamente, nel teatro sempre accesso della competizione sui ro-pax a Livorno è destinata a non passare inosservata, anche alla luce del tentativo dell’Adsp di trovare la faticosa quadratura del cerchio con la revisione del rapporto con Porto Livorno 2000.
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