Luka Koper condannata a risarcire Trieste Marine Terminal
L’Autorità portuale slovena dovrà rifondere al terminalista oltre 330mila euro di Irap non versata quando controllava il Molo VII di Trieste
Luka Koper, la società statale slovena che gestisce l’omonimo porto presso il confine italiano, dovrà versare a Trieste Marine Terminal, concessionaria del Molo VII di Trieste, oltre 330mila euro.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, chiudendo una vicenda processualmente iniziata nel 2012, ma in realtà risalente a diversi anni prima. Per l’esattezza al biennio 2001-2002, quando Luka Koper era la concessionaria del terminal triestino. La società che le subentrò, Tict (partecipata sempre da Luka Koper ma anche dall’Autorità portuale giuliana), aveva nel 2003 verificato, ricostruisce la sentenza, “che Luka Koper non aveva regolarmente provveduto al pagamento dell’Irap negli anni 2001 e 2002, poi contestato con verbale della Guardia di Finanza del 12/8/04 e per cui furono emessi, nel corso del 2005, due avvisi di accertamento per complessivi Euro 263.654,66”.
Passata nel 2004 la proprietà di Tict a To Delta (che la ribattezzò Tmt), sul finire di quell’anno Luka Koper si impegnò “a rifondere a Tict le somme che quest’ultima fosse tenuta a corrispondere all’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento dell’Irap contestatole, a condizione di essere tenuta informata e partecipare alle decisioni concernenti il relativo contezioso”.
Nel gennaio 2007 fu To Delta a convenire in giudizio la società slovena, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di 350mila euro, asseritamente riconosciuto come dovuto, ma “il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 866/2012, dichiarò inammissibile la domanda di rimborso per essere stato assunto il relativo obbligo non nei confronti di To Delta ma della sua partecipata Tict e, qualificata la missiva suddetta non come riconoscimento di debito ma come proposta contrattuale non accettata, rigettò la domanda di pagamento”.
Al che fu Tmt a convenire allora in giudizio Luka Koper, “chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 335.402,36, oltre interessi, intanto corrisposta all’Agenzia delle Entrate per l’errata qualificazione del reddito imponibile negli anni 2001 e 2002”. Tanto il Tribunale di Trieste nel 2016 che la Corte di Appello nel 2018 le diedero ragione, escludendo l’eccezione di Luka Koper fondata sul giudicato formatosi a Livorno.
E ora la Cassazione ha confermato tale lettura, escludendo che il difetto di legittimazione attiva di To Delta sciogliesse Luka Koper dagli obblighi assunti nel 2004 e condannando quindi la società slovena a pagare quanto versato da Tmt all’Agenzia delle Entrate.
A.M.
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