I traghetti possono autoprodursi la prevenzione antinquinamento
Sentenza favorevole a Caronte&Tourist in un contenzioso con Somat riguardante il porto di Trapani
Nella lunga battaglia per far svolgere ai propri marittimi a bordo il maggior numero possibile di funzioni, dalle operazioni portuali al pilotaggio, oggi obbligatoriamente assegnate a terzi, Caronte&Tourist Isole Minori ha segnato oggi un punto a proprio favore.
Il Tar della Sicilia, infatti, ha rigettato un ricorso di Somat, società del gruppo Cafimar (Rimorchiatori Laziali), titolare della concessione per “l‘esercizio delle operazioni di antinquinamento (da intendersi quale servizio di vigilanza e pronto intervento nei confronti di navi che movimentano sostanze inquinanti) nelle acque del Porto di Trapani”, contro l’autorizzazione della Capitaneria di porto di Trapani alla compagnia marittima a espletare nel porto di Trapani il servizio di prevenzione e vigilanza antinquinamento in conto proprio limitatamente alle operazioni di bunkeraggio da terra alle proprie navi.
I giudici hanno innanzitutto respinto la tesi di Somat che la propria concessione ricomprendesse anche la prevenzione: “Occorre ribadire che – come già chiarito nella sentenza n. 3545/21 resa in fattispecie del tutto analoga da questo stesso giudice – la distinzione tra prevenzione antinquinamento e servizio di disinquinamento non appare illogica poiché descrive due diverse attività, ossia il disinquinamento (inteso come pulizia e bonifica, volte a rimuovere le conseguenze della contaminazione) e la prevenzione dell’inquinamento nel bunkeraggio, espressamente riconosciuta come attività autonoma”.
Inoltre ha rilevato il Collegio giudicante “come nessuna preclusione normativa sussista rispetto all’esercizio in regime di autoproduzione delle operazioni e dei servizi portuali (non di interesse generale) connessi alle operazioni portuali”. Tanto che “il servizio di prevenzione e vigilanza antinquinamento, limitatamente alle operazioni di bunkeraggio delle navi armate dall’istante, poteva essere oggetto di autorizzazione all’esercizio ‘in proprio’ ai sensi dell’art. 16, comma 3, L. n. 84/1994.
E i giudici hanno stabilito che preclusioni alla autoproduzione del servizio di antinquinamento per le operazioni di bunkeraggio non derivassero nemmeno dalla normativa di rango secondario, cioè le specifiche ordinanze della Capitaneria assunte nel tempo.
In particolare il Tar evidenzia come il “Regolamento del porto e della rada di Trapani”, adottato nel 2011 abbia stabilito che “per tutta la durata del rifornimento deve essere assicurato un idoneo servizio di vigilanza, a cura dei servizio integrativo antincendio, nonché la vigilanza antinquinamento a cura della società concessionaria o altra autorizzata per l’espletamento del servizio in conto proprio”. Dal che “nessun dubbio può quindi sussistere sul fatto che, anche alla stregua della normativa regolamentare attualmente in vigore, il servizio antinquinamento possa essere espletato dal vettore o dall’impresa marittima, previa autorizzazione, per conto proprio.
Respinto anche l’ultimo motivo, incentrato sulla presunta contraddittorietà dell’autorizzazione rilasciata a Caronte, che non avrebbe escluso esplicitamente l’attività di disinquinamento:
“Il motivo non coglie nel segno, essendo piuttosto chiaro, dall’analisi testuale dell’autorizzazione all’autoproduzione rilasciata a Ctim e dal tenore della corrispondenza precorsa con l’autorità marittima, che l’autorizzazione impugnata concerne la mera attività di prevenzione dell’inquinamento necessaria per arginare e impedire lo spandimento del prodotto accidentalmente versato e subito trattato e non, invece, la successiva e diversa attività di disinquinamento”.
Somat è stata anche condannata al pagamento delle spese.
A.M.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY