“Il dibattito sui contributi dovuti all’ART da parte degli agenti raccomandatari marittimi proseguirà”
Con la sentenza n. 86 del 27.1.2024 il TAR Piemonte si è pronunciato sulla delibera n. 181/2021 dell’Autorità di regolazione dei trasporti regolante la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2022
a cura di avv. Niccolò Medica e avv. Francesco Minas *
* GPD – studio legale e tributario
Con la sentenza n. 86 del 27.1.2024 il TAR Piemonte si è pronunciato sulla delibera n. 181/2021 dell’ART (Autorità di regolazione dei trasporti), regolante la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all’ART stessa per l’anno 2022, con particolare riferimento alle previsioni relative agli agenti e raccomandatari marittimi, ritenuti dall’ART soggetti tenuti a due distinti obblighi di contribuzione:
– il primo correlato al servizio di agenzia/raccomandazione marittima svolto nel proprio interesse, e parametrato alle poste attive A1 e A5 dell’ultimo bilancio depositato dall’agente/raccomandatario marittimo;
– il secondo, correlato al servizio di trasporto via mare di passeggeri e/o merci svolto, in nome e per conto di vettori esteri, quali raccomandatari/agenti con rappresentanza, e parametrato alle poste attive del bilancio della società straniera imputabili alle operazioni compiute da quest’ultima in Italia.
Il TAR Piemonte, da un lato, ha ritenuto legittimo il primo obbligo di contribuzione sopra descritto in ragione del nesso di stretta ancillarità e inerenza che sussisterebbe con le attività dei vettori del trasporto merci e, dall’altro, ha dichiarato illegittimo il secondo, annullando quindi la relativa parte della delibera impugnata (art. 2 co. 9 ultimo periodo della delibera n. 181/2021).
Con riferimento al primo obbligo di contribuzione, il TAR ha ribadito un proprio precedente orientamento, richiamando anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 4645 del 9.5.2023): a tal riguardo, non si può però fare a meno di segnalare che sussistano opinioni contrarie a quelle fatte proprie dal TAR con la sentenza in commento.
Ad esempio, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8628 del 3.10.2023, si dà atto di come l’ART stessa avesse sostanzialmente riconosciuto, in una propria nota ad un operatore del settore, di ritenere escluse le attività di agenzia/raccomandazione marittima dal novero di quelle rilevanti per l’obbligo di contribuzione: sebbene, come risulta dalle premesse della propria delibera n. 194/2023, l’ART ritenga non significativa tale pronuncia in quanto priva di considerazioni generali sull’inclusione degli agenti raccomandatari marittimi nel perimetro di contribuzione, e sebbene la controversia effettivamente sia stata decisa su altri profili, non si può parlare di un indirizzo univoco e consolidato.
Per quanto concerne, invece, il secondo obbligo di contribuzione, il TAR ha ritenuto che lo stesso sia incompatibile con il principio di riserva di legge e con quello di tassatività vigenti in materia tributaria, come elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.
Premesso che il contributo ART è pacificamente assimilabile a una imposta periodica che matura ogni anno secondo criteri talvolta diversi e annualmente definiti dall’ART e che pertanto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 23 Cost., rimanendo soggetto alla riserva relativa di legge ivi prevista, fra gli elementi fondamentali del tributo di necessaria predeterminazione legislativa rientrano i soggetti passivi, incluse le figure diverse dal contribuente chiamate a sopportare il prelievo, quali il sostituto e il responsabile d’imposta.
A tal riguardo, il TAR evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ART, non assumono rilievo le norme disciplinanti la professione di raccomandatario marittimo (in particolare gli artt. 3 e 5 L. 135/1977): la delibera ART in questione prevede una sostituzione di imposta ed il presupposto impositivo è rappresentato semplicemente dal generale inserimento dell’operatore economico nel mercato italiano del trasporto, e il suo ammontare è determinato in ragione del fatturato annuale dell’armatore.
Le norme disciplinanti la professione di raccomandatario marittimo, invece, prevedono una responsabilità solidale (dunque non una sostituzione) del raccomandatario con l’armatore straniero che opera solo in via sussidiaria e che è correlata ad obbligazioni assunte dall’armatore per tramite del raccomandatario che siano riferibili o collegate a una determinata nave e al relativo approdo.
Stante l’assenza di fondamento normativo, il TAR ritiene che la delibera ART risulti gravemente carente anche sotto il profilo della tassatività della fattispecie impositiva in ragione dell’assenza di disposizioni di dettaglio per l’attuazione del contributo, il quale, essendo correlato al fatturato per tutta l’attività svolta dall’armatore straniero in Italia e non alle sole attività dallo stesso svolte per il tramite di un determinato agente/raccomandatario, pone evidenti problemi laddove il singolo armatore si sia rivolto a diversi agenti raccomandatari.
Da ultimo, nella già citata delibera n. 194/2023 (datata 7.12.2023, quindi prima della sentenza oggetto della presente nota), è da notare che l’ART ha modificato le modalità di determinazione del contributo introducendo una forfetizzazione del fatturato rilevante da considerare, ma non supera tutti i rilievi sollevati dal TAR, i quali presentano invero forti analogie con quelli mossi dalle associazioni di categoria nella fase di consultazione che ha preceduto la delibera n. 194/2023.
Pare quindi evidente che – anche in considerazione del vizio di violazione del principio di riserva di legge e di quello di tassatività vigenti in materia tributaria, sollevato dal TAR con riferimento ad agenti/raccomandatari marittimi ai quali venga chiesto di versare il contributo in nome e per conto di vettori esteri rappresentati – il dibattito sui contributi dovuti all’ART proseguirà, alimentando incertezze in un settore che, più di altri, è pesantemente condizionato dalle attuali tensioni internazionali.
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