La cabina telefonica deve rimanere a bordo dei traghetti di Caronte&Tourist
Respinto il ricorso contro il diniego dell’autorizzazione a sostituire nelle navi dello Stretto il radiotelefono di bordo coi cellulari
Sui mezzi navali di Caronte&Tourist che attraversano lo Stretto di Messina dovrà continuare a esserci una cabina (radio)telefonica pubblica a disposizione dei passeggeri.
Lo ha sentenziato il Tar di Roma respingendo un ricorso della compagnia armatoriale siciliana contro alcuni atti emanati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy quando ancora era Ministero dello Sviluppo Economico. Risale infatti al 2017, spiega la sentenza, il diniego ministeriale “dell’autorizzazione a svolgere a bordo delle proprie navi il servizio di corrispondenza pubblica (di cui al Decreto Legislativo 1.8.2003 n. 259) a mezzo di ‘altre tipologie di servizi’, e precisamente a mezzo di telefono cellulare in dotazione alle navi di Caronte”.
La legge citata prevede che “a bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l’area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare”. Secondo Caronte il Decreto del Ministero delle Comunicazioni n. 130 del 15.4.2003, in base al quale “nelle navi destinate al trasporto dei passeggeri, oltre al servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, possono essere espletate altre tipologie di servizi di corrispondenza pubblica a condizione che venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente” le consentirebbe, anche in ragione della breve tratta in questione, di utilizzare per il servizio pubblico di corrispondenza telefonica dei telefoni cellulari in luogo della cabina radiotelefonica.
Tesi, come detto, rigettata però dal Tar. I giudici hanno infatti fatto presente che un comma precedente rispetto a quello citato da Caronte stabilisce che “nelle navi destinate al traposto dei passeggeri, deve essere previsto un servizio radiotelefonico di corrispondenza pubblica, idoneo per l’area di navigazione. Deve pertanto prevedersi almeno una cabina telefonica dedicata, eventualmente anche del tipo ‘a parete’, situata in un luogo facilmente accessibile ai passeggeri”.
Quindi per i giudici la parola “oltre” del comma citato dalla compagnia armatoriale “assume il significato di ‘in aggiunta’ al servizio radiotelefonico, previsto come obbligatorio ai sensi del secondo comma”. I cellulari possono quindi essere utilizzati, ma non in sostituzione del radiotelefono pubblico. E, ad ogni modo, ha concluso il Tar, “non sono comunque condivisibili le considerazioni della ricorrente volte a dimostrare, alla luce del breve tratto di navigazione della flotta, la compatibilità del servizio di corrispondenza, mediante telefono cellulare, con le esigenze di tutela poste a fondamento della normativa in esame: trattandosi di un servizio svolto a mare aperto, non può escludersi, anche per ragioni contingenti (si pensi a un’avaria dell’imbarcazione o alla necessità di prestare soccorso a terzi), che la nave si trovi costretta a variare la rotta allontanandosi dalla costa”.
A.M.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY