L’Adsp di Civitavecchia vince la battaglia del navettamento dei crocieristi
Cassato dal Tar del Lazio il ricorso di agenti marittimi e operatori turistici contro il nuovo corso inaugurato dall’ente l’anno scorso
L’impianto del servizio di navettamento dei crocieristi da sottobordo impostato dall’Autorità di sistema portuale di Civitavecchia ha superato il vaglio del Tar del Lazio.
Con un’articolata sentenza, infatti, i giudici amministrativi hanno in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso intrapreso da Medov Srl, Aloschi Bros. S.r.l., Italian Travel Consultant S.r.l., Sms International Shore Operations Europe Ltd, Fiavet Lazio – Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo Lazio.
Un’iniziativa che giungeva a valle del percorso intrapreso da Adsp a seguito delle sentenze (da ultimo del Consiglio di Stato) e delle censure di vari organi che avevano demolito il precedente regime, imperniato sull’affidamento monopolistico senza gara alla società Port Mobility nel frattempo privatizzata. Adsp ha quindi redatto un piano pluriennale, preceduto però da una sorta di gara ponte, aggiudicata alla Società Autolinee Pubbliche – Sap, chiamata in causa dai suddetti ricorrenti come controinteressata.
Secondo agenzie marittime e operatori turistici tale architettura nel medio termine sarebbe stata comunque “intesa a garantire una posizione di privilegio nel settore del trasporto dei passeggeri – dentro il porto, dal porto e verso il porto – ad un solo operatore (Port Mobility S.p.A., evocata nel presente giudizio come parte controinteressata), già concessionario di servizi di interesse generale all’interno dello scalo in considerazione”.
Il ricorso introduttivo è stato però dichiarato irricevibile dal Tar per tardività (sulla base della valutazione dei tempi della presa di coscienza, da parte dei ricorrenti, dei provvedimenti via via adottati dall’Adsp), mentre infondati sono stati ritenuti i motivi di ricorso contro la gara-ponte (fra cui, in estrema sintesi, i requisiti e la presunta esclusività – negata dal Tar – del servizio).
Ottenuta in giudizio la conferma della bontà del proprio operato, l’Adsp potrà ora procedere all’esecuzione del piano pluriennale.
A.M.
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