A ponte Idroscalo di levante a Genova un punto a favore di Spinelli
Nel fissare l’udienza sul ricorso contro i provvedimenti di sgombero dell’Adsp, il Tar riconosce la tempestività delle richieste di proroga del terminalista (che ha intanto liberato le aree), ritenute invece superate dall’ente
Si complica il contenzioso fra l’Autorità di sistema portuale di Genova e il gruppo Spinelli relativo alle due aree (‘ex carbonile Enel’ e ‘ex Nbtc’) di cui si compone la parte di levante del ponte Idroscalo di Genova, adiacente al compendio in concessione al terminalista.
Quest’ultimo fino a poche settimane fa occupava le aree in questione sulla base di alcune licenze (la presunta indebita anticipata occupazione è uno dei dossier dell’inchiesta della Procura di Genova che ha portato ai recenti arresti del patron Aldo Spinelli). Nell’inverno scorso il gruppo aveva presentato all’Adsp un’istanza per uniformare i titoli di occupazione di tali aree a quelli valevoli per il resto del proprio terminal.
Verso la metà di maggio, subito dopo gli arresti, l’Adsp aveva però ingiunto a Spinelli di sgomberare le aree alle rispettive scadenze (17 giugno 2024 e 30 giugno 2024). Malgrado il terminalista prospettasse “inevitabili negative ricadute occupazionali” e un “potenziale pericolo per la sicurezza nel contiguo Terminal Gpt”, il Tar con un decreto cautelare aveva respinto la richiesta di Spinelli di sospendere tali provvedimenti, dal momento che non prevedevano “lo sgombero coattivo”.
Alle scadenze Spinelli ha comunque liberato le aree (l’occupazione sarebbe risultata abusiva) e ora, con l’ordinanza del Tar che fissa l’udienza di merito al prossimo ottobre, incassa un punto a proprio favore.
I giudici hanno infatti evidenziato come le ingiunzioni di sgombero impugnate si basassero sulla tardività presunta (da parte dell’Adsp) dell’istanza presentata da Spinelli a febbraio, che secondo l’ente portuale avrebbe superato le istanze per le singole aree, presentate nel giugno e nell’agosto 2023.
Ma tale presunzione, si legge nell’ordinanza, parrebbe non aver tenuto conto del fatto che con l’istanza di febbraio Spinelli “dichiara effettivamente ‘di rinunciare ad istanze aventi ad oggetto le medesime aree oggetto della presente istanza’, ma ‘subordinatamente all’assentimento di quanto richiesto’, con la conseguenza che, in realtà, le istanze del 27 giugno 2023 e del 31 agosto 2023, presentate dalla ricorrente con riferimento alle aree demaniali in questione, non possono considerarsi definitivamente rinunciate, come affermato dall’Autorità a presupposto logico – giuridico degli atti impugnati”.
Il verdetto è insomma rimandato ad ottobre, ma la posizione dell’Adsp pare meno solida rispetto a un mese fa ed è chiaro che, in caso di annullamento, cresce il rischio di un risarcimento a Spinelli per aver sgomberato aree che avrebbe potuto continuare a operare.
A.M.
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