Italia assolta per aiuti a Caremar e privatizzazione della compagnia
Compatibile con la normativa europea, secondo la Commissione, la gestione dell’ex controllata di Tirrenia dal 2009 in poi
Dalla fine della compagnia marittima di bandiera Tirrenia, la gestione da parte dell’Italia della Caremar, controllata deputata ai servizi marittimi nel Golfo di Napoli e verso le isole pontine, è stata compatibile alla normativa europea.
Lo ha stabilito la Commissione europea, chiudendo un’indagine partita nel 2011.
Caremar fu scorporata da Tirrenia a partire dal 2009 e gestita dalla Regione Campania, mentre il ramo pontino passò alla Regione Lazio a partire dal 2011. In parallelo alla privatizzazione, i due enti sottoscrissero con le compagnie una convenzione per sovvenzionare gli obblighi di servizio pubblico di Caremar e della neonata Laziomar.
Ora la Commissione ha stabilito che “la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa 98 milioni di euro) concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel Golfo di Napoli, dal 1º gennaio 2009 al 31 luglio 2012, e di tre rotte nell’Arcipelago Pontino, dal 1º gennaio 2009 al 31 maggio 2011, è compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale del 2011. La misura rispondeva a una reale esigenza di servizio pubblico garantendo collegamenti regolari durante tutto l’anno e l’aiuto concesso non ha comportato una sovracompensazione per Caremar. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico (circa 97 milioni di euro) concessa a Caremar per la gestione di otto rotte marittime nel Golfo di Napoli nel periodo compreso tra il 16 luglio 2015 e il 15 luglio 2024 e la procedura di gara per la vendita di Caremar a Snav/Rifim soddisfano entrambe i criteri per escludere l’esistenza di aiuti di Stato per quanto riguarda la compensazione degli obblighi di servizio pubblico e pertanto non costituiscono aiuto di Stato”.
Promosso anche il ricorso da parte di Caremar a fondi pubblici per l’ammodernamento della flotta e a esenzioni fiscali previste dall’ordinamento italiano: “Gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità nella definizione dei servizi di interesse generale. La Commissione deve tuttavia garantire che i finanziamenti pubblici concessi per la fornitura di Sieg non falsino indebitamente la concorrenza nel mercato unico dell’Ue”.
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