Dopo i rinvii a giudizio di Genova, il Piano nazionale dei dragaggi è sempre più urgente
Da tre anni si attende il decreto per fornire uno strumento di semplificazione veramente capace di trasformare la gestione dei sedimenti portuali da rifiuti a materiale “end of waste”
Contributo a cura di Ammiraglio Isp. (CP) a.r. Aurelio Caligiore *
* Da oltre trent’anni Ufficiale della Marina Militare del Corpo della Guardia Costiera, da sempre impegnato in attività legate alla tutela dell’ambiente. Nell’ultimo decennio è stato Capo del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto (RAM) presso il ministero dell’Ambiente. Attualmente è Commissario presso la Commissione Pnrr-Pniec del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase).
Abbiamo già scritto non molto tempo fa sulla necessità improcrastinabile di rivedere gli aspetti normativi che riguardano le attività di dragaggio nei porti. I fatti odierni, collegati al rinvio a giudizio di un numero imprecisato di persone per i dragaggi avvenuti nel porto di Genova danno ampia conferma che occorre intervenire senza ulteriore indugio. L’Ansa parla di funzionari dei due enti che si occupano segnatamente delle procedure di dragaggio: Regione e Autorità portuale.
Cercherò di fare un rapido excursus sul tema, partendo dal fatto che il legislatore all’art. 6-bis del Dl 77/2021 ha introdotto (meglio dire introdurrà) il “Piano nazionale dei dragaggi sostenibili”, tramite emanazione di un decreto interministeriale dei ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti, di concerto con quello della Cultura.
Ma l’emanando Piano nazionale – di cui ancora a distanza di anni non c’è traccia – ha radici assai lontane, risalendo niente meno che all’art. 184 quater del Testo unico ambientale. Un’attesa lunghissima, nonostante il legislatore abbia posto proprio nel Piano il caposaldo per poter raggiungere tre obiettivi fondamentali per il Paese, i seguenti.
l) Il primo obiettivo: al fine di consentire lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data d’entrata in vigore della legge di conversione del relativo decreto, i già citati ministeri – previa intesa in sede di Conferenza unificata – approvano il “Piano nazionale dei dragaggi sostenibili”, anche sulla base della programmazione delle Autorità di sistema portuale e delle Regioni, con particolare riferimento ai programmi finanziati dal Pnc e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle Autorità di sistema portuale. Ai fini della tutela dell’ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2) Il secondo obiettivo: le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
3) Il terzo obiettivo: l’autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell’autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione d’impatto ambientale, laddove richiesta.
Alla luce di quanto precede, la modifica normativa in esame, introdotta all’art. 184-quater del Testo unico ambientale comporta, come più volte detto, la predisposizione di un decreto che adotti specifiche norme tecniche che disciplinino le opzioni di «riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili».
Al riguardo, si ritiene che il nuovo decreto – atteso dai ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti – debba andare necessariamente ad intervenire, modificandoli, sui due regolamenti approvati nel 2016, ovvero i decreti ministeriali 15 luglio 2016, n. 172 e 173, che rappresentano la cornice tecnico normativa entro la quale si svolgono attualmente i dragaggi dei porti italiani.
Ritengo sia francamente avvilente che, dopo tre anni dal Dl 77/2021, non sia avvenuto questo prioritario bisogno di riordinare ed approvare il Piano nazionale, per dare nuovo slancio all’intero settore della portualità italiana; infatti, tutti gli operatori portuali chiedono a gran voce l’approvazione di un Piano che possa rendere i dragaggi rapidi e sostenibili, che va salutato quale strumento di semplificazione veramente capace di trasformare la gestione dei sedimenti portuali da rifiuti a materiale “end of waste” e capace pertanto di essere reintrodotto quale materiale da riutilizzare, in linea con i principi dell’economia circolare.
Non posso che reiterare l’appello a coloro che, dalle sedi romane, reggono le sorti e il futuro della portualità italiana. Credo fermamente sia ora di finirla con lo spauracchio che incombe sui funzionari pubblici chiamati a gestire la delicata problematica dei dragaggi portuali nell’attuale cornice normativa che, a mio avviso, si caratterizza per l’incertezza applicativa e per un eccesso di passaggi che rendono l’intera procedura assai complessa e, spesso, inutilmente lunga.
(articolo pubblicato il 30/7/2024 su Greenreport)
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