Confermata la multa a Cin (Tirrenia) per l’inottemperanza convenzionale del 2020 alle Tremiti
La compagnia del gruppo Moby fu multata di 450mila euro dal Ministero dei Trasporti per aver utilizzato per un mese un’imbarcazione non soddisfacente i requisiti del contratto pubblico
Non è bastato un articolato appello alla sentenza pronunciata dal Tar del Lazio nell’inverno del 2021: la multa da 450mila euro inflitta a Compagnia di Navigazione Italiana dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le violazioni dei suoi obblighi contrattuali alle Tremiti non è stata cancellata dal Consiglio di Stato.
La lite verteva sull’utilizzo da parte di Cin, nell’inverno del 2020, di una nave non rispondente ai requisiti richiesti dalla convenzione con lo Stato per il servizio sovvenzionato di collegamento marittimo delle Tremiti. I giudici di palazzo Spada hanno non solo evidenziato che “i requisiti minimi delle unità navali costituiscono un elemento essenziale dell’oggetto dell’accordo tra le parti che, qualora ripetutamente non rispettato, incide inevitabilmente sullo stesso equilibrio contrattuale a tutto favore del concessionario”, ma anche messo in luce “la particolare gravità della condotta dell’appellante tenuto conto delle doglianze in merito ai notevoli (e agevolmente intuibili) disservizi subiti dalla popolazione delle Isole Tremiti e della evidente inidoneità della nave Carloforte all’espletamento del servizio sulla linea in questione, inidoneità di cui l’appellante era perfettamente a conoscenza”.
Non solo. “Il fatto che in passato non siano state applicate penali non solo non legittima il concessionario a perpetuare la violazione degli accordi ma, semmai, ne aggrava la posizione perché dimostra plasticamente la ripetitività dei comportamenti non corretti. Tutto il ragionamento esposto dall’appellante parte da un presupposto erroneo e cioè che sarebbe possibile violare le regole se nessuno lo rileva. Vi sarebbe una sorta di zona bianca nella quale muoversi e, in caso di plurime violazioni, si dovrebbero considerare solo quelle a partire dalla data del primo accertamento ‘concordato’. La singolarità della tesi prende le mosse da un ulteriore presupposto erroneo e cioè che a carico di un operatore economico non vi sarebbe alcun principio di autoresponsabilità. Così ragionando, l’amministrazione, e i fruitori del servizio, sarebbero esposti, teoricamente all’infinito, a violazioni che rileverebbero solo alle condizioni volute dalla prassi adottata dal concessionario. Concessionario che deve conoscere, tanto quanto la pubblica amministrazione, i limiti entro i quali esercitare i diritti e rispettare gli obblighi che derivano dalla convenzione”.
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