In Piemonte prime perimetrazioni per la Zls del porto e retroporto di Genova
I territori comunali piemontesi coinvolti, secondo quanto previsto dal Decreto Genova, sono quelli di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi Ligure, Alessandria, Castellazzo Bormida, Ovada e Belforte Monferrato in provincia di Alessandria
La Regione Piemonte, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 2 Aprile 2024 del Regolamento di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate (DPCM n.40/2024 del 4 Marzo 2024), ha reso noto di aver “provveduto, con DGR n. 15-8749 del 10 Giugno 2024, alla prima individuazione dei perimetri delle aree piemontesi ricadenti nell’ambito della Zona Logistica Semplificata (ZLS) “Porto e Retroporto di Genova”, in attuazione del Decreto Legge n.109/2018 (cd “Decreto Genova”), convertito in Legge n.130/2018, che interessa le Regioni Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna”.
I territori comunali piemontesi coinvolti, secondo quanto previsto dal Decreto Genova, sono quelli di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi Ligure, Alessandria, Castellazzo Bomida, Ovada e Belforte Monferrato, tutti ricadenti geograficamente nel territorio retroportuale della Città di Genova, in provincia di Alessandria.
A proposito dei requisiti il concetto amministrativo di Zls, nato dall’articolo 1 (commi 61-65) della Legge n.205/2017 (del 27 Dicembre 2017), si pone come obiettivo quello di favorire la creazione di condizioni di vantaggio dello sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali (e retroportuali) delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea.
Tali zone devono comprendere un’area portuale, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (Ten-T) e possono essere composte da aree territoriali anche non direttamente adiacenti, purché aventi un nesso economico funzionale con il porto.
Per ciò che riguarda le agevolazioni, la Zona Logistica Semplificata trae origine dalle Zone Economiche Speciali (Zes) previste per il Mezzogiorno (Decreto Legge n.91/2017 del 20 Giugno 2017), dalle quali acquisisce però solamente le semplificazioni amministrative, che possono essere riassunte in:
riduzione generale di un terzo dei termini procedimentali previsti dalla L. 241/1990 e, in particolare, di quelli previsti dalle normative nazionali di riferimento in materia, tra l’altro, di valutazioni ambientali (VIA, VAS, AIA, ecc..); riduzione della metà dei termini della conferenza dei servizi semplificata;
riduzione della metà dei termini del silenzio assenso nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni;
introduzione della “autorizzazione unica” (art. 5 bis del DL n.91/2017 e s.m.i.), nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, al progetto da approvare o all’attività da intraprendere.
Regione Piemonte specifica inoltre che attualmente non sono previste ulteriori agevolazioni di natura fiscale, legate direttamente alla Zls, in quanto sono legate alla zonizzazione della Carta Nazionale Aiuti a finalità regionale 2022-2027 (art. 107 par. 3 lett.c TFUE), di cui è stata approvata revisione intermedia nel 2024, per cui attualmente non ci sono aree Zls ricadenti in tale zonizzazione.
Circa i requisiti dimensionali, il DPCM n.40/2024 ha previsto per il Piemonte un valore massimo di superficie perimetrabile come Zls di 5.011 ettari e la Regione, a seguito delle istanze pervenute dai 7 Comuni piemontesi individuati dal Decreto Legge n.109/2018 come ricadenti in ambito Zls “Porto e Retroporto di Genova”, ha svolto l’attività tecnica di approfondimento con i relativi uffici comunali coinvolti, a partire dalla proposta di perimetrazione predisposta inizialmente dalla stessa Regione nel 2020, per individuare così le prime perimetrazioni di dettaglio, per un totale di circa 2.300 ettari.
L’attivazione effettiva della Zls genovese e delle agevolazioni ad essa legate, necessita dell’istituzione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Comitato di Indirizzo (art. 10 del DPCM n. 40/2024), che rappresenta il soggetto a cui compete l’amministrazione della Zls, in coerenza con il relativo Piano di Sviluppo Strategico.
La durata fissata per la ZLS (art 7 del DPCM n. 40/2024), in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo previste dal suddetto Piano, non può essere inferiore a sette anni, rinnovabile di ulteriori sette anni, su richiesta delle Regioni interessate.
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