Tonnage Tax italiana rinnovata ma il trasporto terrestre di container è escluso
Nell’ambito del rinnovo decennale dell’autorizzazione Ue, diventa meno attraente il meccanismo forfettario di imponibilità dei redditi delle compagnie armatoriali
Per altri dieci anni le compagnie armatoriali italiane potranno beneficiare del regime fiscale della tonnage tax, che consente un calcolo forfettario del reddito imponibile sulla base del tonnellaggio della propria flotta.
I benefici però sono stati resi meno attraenti dal Governo, che è intervenuto, nell’ambito del rinnovo dell’autorizzazione al regime da parte delle autorità europee, con alcune modifiche inserite in un decreto legislativo appena approvato dal Consiglio dei ministri.
Secondo la bozza visionata da SHIPPING ITALY, la modifica destinata a suscitare le reazioni più sentite è quella che restringe il campo delle attività accessorie al trasporto marittimi i cui redditi sono suscettibili di essere assoggettati al regime della tonnage. Non solo il decreto stabilisce che tali redditi siano assoggettabili “a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attività non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile”, ma da essi esclude il trasporto terrestre di container (mentre restano inclusi i “trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo” di qualunque altra cosa, purché venduti insieme a quest’ultimo).
L’esclusione del trasporto container marca un cambio di passo del legislatore, che ancora non molto tempo fa, nell’ambito del rinnovo dell’altro regime agevolato di fiscalità per le compagnie armatoriali (Registro Internazionale), lo aveva invece incluso fra le attività ancillari assoggettabili, a valle di lunghi mesi di polemiche fra gli operatori dello shipping nostrano. Da capire se tale indirizzo sarà mantenuto l’anno prossimo, quando si tratterà di prorogare l’autorizzazione europea al Registro.
Altra modifica rilevante è quella per cui nel calcolo del reddito imponibile di ogni nave saranno d’ora in avanti (cioè già dall’esercizio 2024) “computati anche i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo”. Mentre non sarà più possibile riportare le perdite riferite a precedenti periodi d’imposta maturate in vigenza del regime di tonnage tax.
Le altre modifiche sono volte a una migliore definizione dell’ambito di applicazione, del livello massimo di aiuto, dell’applicazione a locazioni a scafo nudo e degli obblighi di contabilità separata.
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