L’Adsp di Livorno sospende le variazioni Istat sui canoni concessori
Il presidente Guerrieri ha spiegato che “con questa ordinanza rimaniamo saggiamente in attesa di un nuovo decreto del Mit o di eventuali sviluppi della controversia”

“L’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha deciso, in via cautelativa, di non procedere ad applicare, per le annualità successive al 2023, le variazioni Istat sui canoni di concessione ex art 18”. Lo ha comunicato ai membri del Comitato di Gestione il presidente della port authority toscana, Luciano Guerrieri, spiegando che la decisione è stata assunta dall’ente a seguito della sentenza (la n. 13 del 2025) con la quale il Tar del Lazio ha disposto l’annullamento del decreto ministeriale che prevedeva un aumento del 25% dei canoni per le concessioni demaniali; aumento che era stato calcolato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla media tra l’8,6% (indice dei prezzi al consumo) e il 41,7% (indice dei prezzi alla produzione).
“Con questa ordinanza rimaniamo saggiamente in attesa di un nuovo decreto del MIT o di eventuali sviluppi della controversia” ha dichiarato Guerrieri.
nei primi giorni di gennaio l’associazione dei terminalisti portuali Assiterminal aveva infatti celebarto la vittoria legale al tribunale amministrativo “sulla determinazione dei criteri di calcolo degli indici di variazione dei canoni concessori demaniali marittimi. La sentenza, nell’annullare il decreto direttoriale MIT del 2023 (per intenderci quello che statuiva l’aumento del 25%) in combinato disposto con l’art 15 del dl 104/2023, dovrebbe determinare un diverso criterio di calcolo delle percentuali di variazioni canoni concessori (di fatto con percentuali inferiori alle attuali) da applicarsi ai minimi previsti in concessione/regolamenti portuali”.
Nell’occasione l’associazione aveva infatti aggiunto: “Ora sta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adeguare i propri provvedimenti stabiliti per decreto, alle Adsp procedere ai conguagli … ovvero trovare forme di compensazione (per tutti i concessionari – compresi i terminal crociere) e risolvere un tema dibattutto e contrastato (anche) da Assiterminal almeno 2 anni, nell’interesse di tutto il cluster della portualità”.
Nella sentenza si legge che è stata in particolare accolta la segnalata (dai ricorrenti) “Violazione dell’art. 04 c. 1 del D.L. 400/1993 conv. in L. 494/1993”: l’art. 04, co. 1, del decreto legge 4 ottobre 1993, n. 400, conv. dalla legge 5 dicembre 1993, n. 494, stabilisce che ‘I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall’Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso’. Al posto di quest’ultimo indice, non più trasmesso dall’Istat, secondo la parte ricorrente, il Ministero avrebbe “utilizzato l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, che riguarda tutt’altra fase del processo economico (produzione), che non è quella prevista dalla legge ai fini dell’aggiornamento dei canoni demaniali (distribuzione e consumo). La fonte primaria non solo si riferisce ai prezzi all’ingrosso, e non alla produzione, ma specifica altresì che occorre prendere in considerazione i valori ‘corrispondenti’ a quelli dell’indice Foi, ossia la stessa tipologia di beni, ma rilevati con riguardo a prezzi all’ingrosso anziché al dettaglio, mentre il Ministero ha utilizzato l’indice dei prezzi dei prodotti industriali. Mancando uno dei due indici ISTAT previsti dalla legge per la media, non può che essere utilizzato solo l’altro (l’alternativa sarebbe una media con il valore zero)”.
Secondo i ricorrenti, pertanto, l’aumento avrebbe dovuto al più essere, “anziché del 25,15% (media di 8,6% e 41,7%), […] del 8,6% (in alternativa la media tra 8,6% e zero, ossia 4,3%)”.
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