Ritiro dei rifiuti dalle navi e concorrenza: il Tar dà ragione all’AdSP del Mare di Sardegna (e a Confitarma)
Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha rigettato un ricorso proposto dalle società Europa Servizi Eco Rifiuti e Impresa Turritana Servizi di Rais Raffaele contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna in relazione all’accesso allo svolgimento del servizio di ritiro di rifiuti dalle navi nei porti di Olbia, Golfo Aranci […]
Nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha rigettato un ricorso proposto dalle società Europa Servizi Eco Rifiuti e Impresa Turritana Servizi di Rais Raffaele contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna in relazione all’accesso allo svolgimento del servizio di ritiro di rifiuti dalle navi nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres.
La port authority presieduta da Massimo Deiana AdSP, in attesa dell’espletamento della gara per affidare nuovamente in appalto il servizio, aveva ammesso ad esercitare il servizio le imprese iscritte nel registro di cui all’art. 68 del codice della navigazione che abbiano provato il possesso di determinati requisiti. Le imprese ricorrenti sopracitate, già concessionarie del servizio nei porti di Olbia e Porto Torres, avevano contestato la legittimità di tale forma (ancorché provvisoria) di affidamento (all’azienda E’ Ambiente Srl che svolge attività di carico trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per le navi Grimaldi) ma ora il Tar della Sardegna ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Nella contesa legale era intervenute ad adiuvandum anche l’associazioni di categoria Ansep – Unitam e ad oppondendum Confitarma (quest’ultima assistita dallo Studio Zunarelli). L’AdSP della Sardegna è stata difesa dall’Avvocatura dello Stato. Confitarma è intervenuta ad adiuvandum della stessa.
Di particolare interesse nella sentenza è il passaggio nel quale i giudici dicono: “Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione. L’iniziativa giurisdizionale posta in essere dalle ricorrenti è, infatti, dichiaratamente finalizzata alla tutela di un interesse sostanziale non meritevole di tutela e, come tale, sprovvisto di adeguata qualificazione giuridica, il che esclude la titolarità da
parte delle stesse ricorrenti, di un interesse legittimo dello stesso e, dunque, della correlata legittimazione ad agire. L’annullamento della nuova disciplina regolamentare adottata dall’Autorità, e delle conseguenti iscrizioni al Registro di cui all’art. 68 cod. nav., è invocato esclusivamente al fine di ottenere un’ulteriore proroga dei titoli concessori già in possesso delle imprese interessate, il che comporterebbe un’ulteriore violazione della notoria disciplina posta a tutela della concorrenza nell’affidamento delle concessioni: si è, dunque, in presenza di un ricorso che – essendo volto a conservare una situazione di illegittimità – non poggia su una posizione soggettiva sostanziale meritevole di tutela”.
La sentenza richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale del “Giudice d’Appello che ha costantemente considerato inammissibili (a volte per difetto di legittimazione, altre volte per difetto di interesse, a seconda della ricostruzione prescelta) i ricorsi proposti da ‘gestori uscenti’ di prestazioni in appalto o in concessione al solo scopo di conservarne l’affidamento sulla base di uno ‘strumento illegittimo’ quale la proroga senza gara”.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY