Edison perde il ricorso contro l’apertura del rigassificatore rodigino alle navi Q-flex
È stato respinto dal Tar di Milano il ricorso che Edison aveva presentato contro una modifica al codice di rigassificazione che l’Arera (l’agenzia indipendente competente) aveva adottato, su proposta del gestore dell’impianto (Terminale GNL Adriatico, controllata da ExxonMobil, Qatar Petroleum e Snam) per consentire l’approdo delle metaniere di classe Q-flex da 217mila mc di portata. […]
È stato respinto dal Tar di Milano il ricorso che Edison aveva presentato contro una modifica al codice di rigassificazione che l’Arera (l’agenzia indipendente competente) aveva adottato, su proposta del gestore dell’impianto (Terminale GNL Adriatico, controllata da ExxonMobil, Qatar Petroleum e Snam) per consentire l’approdo delle metaniere di classe Q-flex da 217mila mc di portata.
Il difetto di motivazione è stato rigettato, perché secondo i giudici Terminale ha solidamente giustificato le ragioni della modifica proposta, consistenti “nelle aspettative sia degli operatori del settore che del terminale di ritrarre maggiori economie di scala dall’accesso delle navi metaniere di dimensioni maggiori nonché nelle esigenze di rendere competitivo il mercato italiano del gas con i mercati internazionali e di favorire le migliori condizioni di trasporto via nave del GNL”.
Edison aveva anche “censurato il difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alle verifiche ed ai criteri di compatibilità, cui l’ormeggio e la discarica delle navi metaniere Q-Flex avrebbero dovuto essere sottoposte”. Ma, secondo i giudici, non ha “allegato specifiche ragioni tecniche per cui l’approdo e la discarica di navi metaniere di elevata capacità e la conseguente riconsegna agli utenti di maggiori quantitativi di GNL rigassificato sarebbero idonee a compromettere la funzionalità dell’impianto di rigassificazione e a determinare un effetto distorsivo sulla concorrenza”. Inoltre “non è dimostrata l’eventualità che le avverse condizioni metereologiche possano compromettere l’ormeggio delle navi Q-flex e dunque la funzionalità del terminale. La funzionalità del terminale non è infatti determinata dalle dimensioni delle navi metaniere ma dalle condizioni di sicurezza che devono comunque essere assicurate nell’erogazione del servizio”.
Il primum movens dell’azione legale, però, era il timore di Edison, titolare dell’80% della capacità dell’impianto, che l’apertura alle Q-flex rafforzi la posizione dei competitor che controllano la struttura.
Lo dimostra il fatto che sia stata criticata anche “la discrezionalità concessa alla società Terminale GNL di frazionare la capacità degli slot di discarica da porre all’asta e di conferire gli stessi secondo il criterio dell’offerta economica maggiore – e non secondo il criterio del maggior corrispettivo unitario offerto per metro cubo liquido di GNL – finirebbe per favorire l’allocazione della capacità disponibile del terminale agli operatori economici che dispongono di navi Q-flex, senza che alla maggiore offerta economica complessiva corrisponda la effettiva massimizzazione dei ricavi derivanti dal conferimento”. Una critica però rigettata dal Tar: “La scelta di rimuovere il limite regolatorio dell’approdo nel terminale delle navi Q-flex, più che contrastare, sembra infatti favorire l’apertura del mercato interno del gas ad una effettiva concorrenza, in quanto diversifica le fonti di approvvigionamento del gas naturale ed incrementa la liquidità del mercato e del risparmio dei costi operativi e per investimenti, senza incidere negativamente sulle condizioni di sicurezza dell’erogazione del servizio”.
E ugualmente, respinte anche le eccezioni di natura tecnica sui presenti (da Edison) pericoli e danni alla fruibilità della struttura comportati dall’approdo delle Q-flex, i giudici hanno sentenziato che non superano “la soglia del mero sospetto le doglianze che la Terminale GNL abbia apportato le modificazioni contestate all’unico scopo di consentire alle società quatarine, che la controllano indirettamente, di accaparrarsi, senza un effettivo confronto concorrenziale, la porzione – invero poco rilevante – della capacità disponibile del terminale”.
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