Diga di Genova, il Tar premia la tesi dell’Adsp e non concede la sospensiva
I giudici considerano prioritario l’interesse dello Stato ad avviare l’opera anche a fronte del rischio potenziale di pagarla due volte
La tesi promossa dall’Avvocatura di Stato nel ricorso della cordata di Eteria contro l’aggiudicazione a quella guidata da Webuild dei lavori di realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova è stata accolta: “Appaiono sicuramente prevalenti l’interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera e l’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure” rispetto alla “definizione del giudizio” sui rilievi sollevati da Eteria nell’ambito della richiesta di sospensiva.
Il Tar ha infatti accolto la richiesta delle amministrazioni resistenti (Commissario ad hoc, Autorità di Sistema Portuale di Genova, Commissario per la ricostruzione del Morandi, Presidenza del Consiglio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze) e non ha vagliato il fumus boni iuris delle ragioni sviscerate da Eteria in 46 pagine né le decine di pagine di risposta di controparte.
Sebbene si sia preso tre giorni, per respingere l’istanza cautelare di sospensione dell’aggiudicazione, al Tar è bastato infatti condividere il breve ma decisivo passaggio della memoria difensiva in cui l’Avvocatura sostiene che “dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe comunque derivare l’aggiudicazione diretta dell’appalto al Raggruppamento temporaneo d’imprese ricorrente ed il suo subentro nell’esecuzione del contratto”.
Ciò in parallelo (e non in rapporto di effetto-causa come voleva l’Avvocatura), aggiunge il Tar, all’applicazione automatica – prevista dalle norme sul Pnrr per le sue opere – di un articolo del codice di procedura amministrativa che stabilisce due cose. La prima è “l’impossibilità di dichiarare l’inefficacia del contratto in sede di eventuale accoglimento del ricorso” e l’eventuale riconoscimento del danno solo per equivalente. La seconda è che “in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, l’interesse del ricorrente e l’irreparabilità del relativo pregiudizio vanno comunque comparati con l’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”.
Ed è qui che il Tar, non menzionando il fatto che lo stesso articolo prevedrebbe pure di tener conto “delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi” (anche quello del contribuente a limitare i danni che lo Stato dovrà eventualmente riconoscere a Eteria, qualora le fosse riconosciuta l’insussistenza del suddetto limite del criterio dell’equivalente), come suggerito dall’Avvocatura rilascia un giudizio più politico che giuridico: “Un ulteriore slittamento dell’avvio delle attività oggetto dell’appalto – già inizialmente previsto per il 1° agosto 2022 – potrebbe concretamente porre in pericolo il rispetto del termine finale di realizzazione dell’opera (30.11.2026) e dei tempi di attuazione del Pnrr, sicché appaiono sicuramente prevalenti l’interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera e l’interesse del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure”.
Difficile a questo punto fare previsioni: il merito è stato fissato al 27 gennaio anche se Eteria potrebbe cercare di cassare repentinamente in Consiglio di Stato l’ordinanza odierna del Tar ligure; ma intanto, magari già oggi, Adsp potrebbe firmare con l’aggiudicataria, cosa che potrebbe dare la stura a un ulteriore filone giudiziario. Quel che è certo è che se la pronuncia rappresenta un punto per l’Adsp, vale ancora di più per Webuild Spa che otterrà la formale aggiudicazione dell’appalto e il pagamento dell’anticipo.
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