Caronte & Tourist riapre la partita per i risarcimenti regionali
Ribaltata la sentenza di primo grado, il Tar di Palermo dovrà ripronunciarsi sulla legittimità e sul quantum della proroga di servizi e sovvenzione per il 2022
Dopo la recente sentenza che le ha riaperto la strada per l’affidamento della nuova tornata di sovvenzioni regionali al trasporto marittimo, la giustizia ha nuovamente arriso a Caronte&Tourist.
In ballo c’era questa volta il contenzioso con la Regione Siciliana riguardante le modalità con cui quest’ultima ha proceduto alla proroga dei contratti di servizio per gli anni 2021 e 2022. Sintetizzando e semplificando una vicenda labirintica che si è protratta per due anni, Caronte lamentava che la Regione Siciliana non le avesse riconosciuto la richiesta di un’integrazione per le prestazioni in proroga, essendosi rivelate non sufficienti le condizioni contrattualmente pattuite.
Una prima sentenza del Tar di Palermo del gennaio 2022, non impugnata, ha sostanzialmente rimesso al giudice ordinario la valutazione delle pretese risarcitorie della compagnia marittima per quel che riguarda il 2021. Lo stesso Tribunale lo scorso agosto aveva poi dichiarato inammissibile un ulteriore ricorso di Caronte, con cui si aggredivano (anche) gli atti di proroga relativi al 2022.
Oggi il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia (il secondo grado per la giustizia amministrativa in Sicilia) ha annullato quella sentenza, perché “la ricorrente in primo grado non aveva affatto proposto una domanda di rinegoziazione del contratto di servizio, ma aveva censurato il decreto assessorile n. 4536/2021 (quello della proroga per il 2021, ndr) contestando l’esercizio del potere amministrativo di disporre la proroga del contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4-ter, d.l. n. 18/2020, per mancanza dei presupposti di diritto e di fatto (difetto di istruttoria, tardività della proroga adottata retroattivamente alla fine dell’anno di riferimento, mancanza di base normativa, violazione dell’art. 92, comma 4-ter, per mancato consenso dell’operatore economico); le medesime censure erano state svolte anche nel ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto regionale di conferma della proroga fino al 30 settembre 2022; sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande demolitorie proposte dalla Caronte & Tourist Isole Minori avverso i decreti regionali di proroga del servizio di collegamento marittimo, nonché sulla connessa domanda di risarcimento del danno”.
Pertanto, fatto salvo quanto già deciso per il 2021, il tar di Palermo dovrà ora pronunciarsi sulla legittimità delle proroghe decise dalla Regione per il servizio fino al 2022 e sulla richiesta di Caronte di esser risarcita per i costi che a suo dire le condizioni contrattuali non avrebbero coperto.
A.M.
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