Bare boat charter e tassazione: per gli armatori italiani buone notizie dall’Agenzia delle Entrate
La risposta a un’istanza di Confitarma conferma che anche i noleggi a scafo nudo potevano beneficiare di regime fiscale agevolato previsto dal Registro Internazionale
“Con riferimento agli anni d’imposta precedenti all’entrata in vigore del decreto legge in esame (il DL n. 144/2022 che attua l’estensione del Registro Internazionale Italia alle altre bandiere comunitarie, ndr), l’attività di locazione a scafo nudo non era esclusa dall’applicazione del regime agevolativo previsto dalla legge 30/1998 e, in linea di principio e salvo apprezzamento delle specificità del singolo caso concreto, il reddito di periodo derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel Registro Internazionale poteva concorrere in misura limitata al 20 per cento a formare il reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, ed essere esclusa dal calcolo del valore della produzione ai fini dell’Irap”. Con questa conclusione l’Agenzia delle Entrate risponde (positivamente) all’istanza di consulenza giuridica presentata da Confitarma in relazione alla tassazione dell’attività di “locazione di navi a scafo nudo”.
In una circolare ai propri associati la Confederazione italiana armatori ricorda che la questione sollevata “attiene agli effetti che la recente disciplina (art. 6-septies del DL 457/1997, introdotto dall’art. 41 del DL 144/2022) di recepimento delle prescrizioni della Commissione europea in materia di rinnovo del Registro internazionale è destinato a produrre, in riferimento ai periodi d’imposta antecedenti alla sua entrata in vigore, sull’applicabilità del predetto regime di detassazione (imponibilità nella misura del 20% del reddito derivante dalla utilizzazione di navi iscritte nel RI) nei confronti dei soggetti che esercitano l’attività di locazione a scafo nudo”.
Gli armatori cercavano dunque conferma del fatto che il regime fiscale agevolato di cui hanno goduto le società italiane proprietarie di navi per i redditi ottenuti da noleggio a scafo nudo fino all’anno scorso non fosse in discussione.
“Aderendo alla tesi sostenuta da Confitarma l’Agenzia (delle Entrate, ndr) ha convenuto sul fatto che il Legislatore, attraverso le modifiche introdotte con il DL 144/2022, abbia operato un intervento di carattere innovativo, nel senso di restringere l’ambito di applicazione del regime fiscale di parziale detassazione rispetto ai periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore, nei quali – pertanto – il reddito derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel RI (da assoggettarsi a tassazione nel limite del 20%) includeva anche quello relativo alla locazione a scafo nudo” si legge in una circolare di Confitarma.
Con questa risposta “la struttura centrale dell’Amministrazione finanziaria – sottolinea la Confederazione presieduta da Mario Mattioli – pone fine a una incertezza concettuale – generata da posizioni assai discutibili dei propri uffici periferici – circa la compatibilità delle operazioni di locazione a scafo nudo con l’ambito agevolativo del regime sul RI (nozione di utilizzazione delle navi), in assenza di una disposizione specifica relativa alla fattispecie della locazione stessa”.
Negli ultimi anni tale situazione ha dato luogo a numerose contestazioni a carico delle imprese di navigazione che, alla luce della posizione assunta dall’Agenzia, dovrebbero venir meno, “salvo apprezzamento delle specificità del singolo caso concreto”.
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