Nuova diga di Genova: l’Adsp vince contro Eteria e si riduce il rischio di risarcimenti
Respinto il ricorso del secondo classificato contro l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione decisa dal commissario straordinario Signorini dopo l’annullamento dell’aggiudicazione a Webuild
Il rischio per l’Autorità di Sistema Portuale di Genova di dover riconoscere al consorzio guidato da Eteria un risarcimento milionario a seguito dell’annullamento della procedura di aggiudicazione dei lavori di realizzazione della nuova diga foranea del porto ligure si fa meno concreto.
Il Tar del capoluogo, infatti, ha respinto il ricorso della cordata perdente, che l’ormai ex commissario straordinario per la diga, Paolo Emilio Signorini (allora presidente dell’Adsp appaltante), aveva ritenuto di escludere ex post dalla procedura di aggiudicazione, nel maggio 2023, a seguito dell’avvio di verifica delle dichiarazioni rese da Eteria&co in sede di gara.
Verifica a sua volta scaturita dal fatto che, nella lite ‘principale’, riguardante l’aggiudicazione, l’aggiudicataria Webuild aveva presentato un ricorso incidentale (ritenuto poi inammissibile) segnalando come i rivali avrebbero dovuto essere esclusi, perché Acciona, società spagnola parte della cordata, il 5 luglio 2022 (cioè dopo l’ammissione alla procedura ma prima della presentazione delle offerte) era stata oggetto di una sanzione dell’Antitrust spagnola da oltre 29 milioni di euro per condotte anticoncorrenziali, comprensiva di un provvedimento di inibizione a negoziare con le pubbliche amministrazioni, sanzione che aveva omesso di segnalare.
Con una ponderosa sentenza in punto di diritto, come detto il Tar di Genova ha smontato i sei motivi sollevati da Eteria a proposito della presunta illegittimità dell’esclusione. In estrema sintesi essi riguardavano il fatto che il commissario si fosse pronunciato per l’esclusione con 7 giorni di ritardo rispetto al termine previsto; che la verifica fosse tardiva; che la sanzione Antitrust fosse non definitiva (è stata impugnata da Acciona ed è sub iudice) e inefficace essendo stata sospesa (lo scorso dicembre) dal tribunale spagnolo anche in riferimento al divieto di negoziazione; che il commissario avrebbe dovuto offrire al raggruppamento la possibilità di riorganizzarsi senza Acciona; che il Rup cofirmatario del provvedimento di esclusione fosse in conflitto di interesse perché coicidente col Rup della procedura di aggiudicazione.
Per i giudici genovesi, però, il termine non era perentorio e il ritardo irrilevante; l’interesse pubblico alla verifica sussiste anche ex post; “non è richiesto che il provvedimento sanzionatorio antitrust posto alla base dell’esclusione dalla gara sia ‘definitivo’ nell’accezione sopra indicata, potendo risultare anche soltanto ‘esecutivo’” (all’atto della presentazione dell’offerta); la possibilità di riorganizzare il raggruppamento esiste quando il requisito venga meno in corso d’opera e non ab origine; conflitto insussistente, perché “è vero che l’atto è stato sottoscritto anche dal Rup (è un atto con doppia firma) ma tale soggetto non è il titolare del potere provvedimentale (che risiede unicamente in capo al Commissario) ed ha apposto la sua firma come Rup, sottoscrizione che non sarebbe stata neppure stata necessaria”.
In attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sull’annullamento dell’aggiudicazione (che, in ragione delle norme Pnrr, non causò il venir meno del contratto nel frattempo sottoscritto fra Adsp e la cordata di Webuild) e di quello, definitivo, di Anac sui rilievi sollevati sulla procedura di aggiudicazione, quasi scontato l’appello anche per il filone in questione, mentre dovrebbe passare alla Procura europea (riguardando la materia dei finanziamenti Pnrr) almeno il filone principale dell’inchiesta penale avviata da quella genovese sull’appalto.
A.M.
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