Bocciato anche dall’Antitrust il progetto di creare a Taranto una nuova Agenzia per il lavoro portuale
Evitato il ricorso al Tar da parte dell’Agcm poiché l’Adsp pugliese ha annullato in autotutela il provvedimento oggetto di contestazione
La strada verso una soluzione che consenta a Sergio Prete di ricollocare almeno una parte (un centinaio) dei lavoratori portuali che oggi fanno parte della Taranto Port Wokers Agency è sempre più in salita.
Dopo il ‘no’ della Corte dei Conti (risalente a inizio ottobre), la port authority di Taranto ha dovuto infatti incassare un altro parare negativo in merito al progetto di costituire una nuova Agenzia del lavoro portuale ai sensi dell’articolo 17 c. 5 della legge n. 84/94, trasformando di fatto l’attuale ‘Agenzia per il transhipment’ denominata Taranto Port Workers Agency la cui scadenza è ormai quasi prossima (marzo 2024) e il prestatore di manodopera ex art. 17 Nuova Neptunia Soc. Cons. a r.l.
A opporsi in maniera netta questa volta è stata l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato che ha pubblicato il proprio parere espresso in relazione alla delibera del Comitato di Gestione risalente al 4 agosto scorso e avente ad oggetto appunto la costituzione di un’agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo nella forma giuridica di società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico-privata ex articolo 17 del d.lgs. n. 175/2016.
In estrema sintesi l’authority presieduta da Roberto Rustichelli ha ritenuto che tale deliberazione fosse illegittima per i seguenti motivi: “(i) l’indebita partecipazione di controllo al capitale sociale della società mista, non rispondente alle finalità istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in violazione dell’articolo 4 del d.lgs. n. 175/2016; (ii) la significativa carenza di motivazione analitica circa la modalità di affidamento scelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato, in violazione dell’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016”.
L’Autorità ritiene che “in ragione dei descritti profili di illegittimità della deliberazione, le descritte violazioni siano idonee a distorcere ingiustificatamente la concorrenza nel settore del lavoro portuale temporaneo attribuendo a un operatore un indebito vantaggio competitivo, anche grazie alle risorse pubbliche di cui dispone e potrà disporre”. Le ragioni e le violazioni menzionate dall’Antitrust occupano cinque pagine del Bollettino settimanale.
Nel parere si dà conto anche del fatto che, in riscontro al pronunciamento, “l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha adottato la delibera n. 13 del 23 ottobre 2023, con la quale ha annullato in autotutela il provvedimento oggetto di contestazione. L’Autorità – scrive l’Antitrust – ha ritenuto che l’annullamento del provvedimento contestato da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio sia sufficiente a far venire meno le violazioni riscontrate nel proprio parere motivato. Pertanto, preso atto dell’adeguamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio al parere motivato del 2 ottobre 2023, l’Autorità ha deliberato, nella riunione del 28 novembre 2023, di non proporre ricorso al TAR Puglia – Lecce contro la deliberazione in oggetto”.
L’Agcm nel suo parere scrive che “la delibera adottata dall’AdSP Mar Ionio appare innanzitutto viziata in quanto la stessa AdSP Mar Ionio procederà alla costituzione dell’agenzia in violazione dei presupposti previsti dalla normativa speciale per l’esercizio di tale facoltà e, a seguito del completamento dell’operazione, deterrà una partecipazione di controllo nel capitale sociale della costituenda società mista incaricata della fornitura di lavoro temporaneo non rispondente alle proprie finalità istituzionali, come chiaramente delineate dalla normativa speciale e segnatamente dagli articoli 6 e 17 della legge n. 84/1994, in violazione dell’articolo 4 del TUSPP. Ai sensi dell’articolo 4 del TUSPP, infatti, le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
L’authority aggiunge che la “separazione tra funzioni regolatorie e svolgimento, diretto o indiretto, di attività imprenditoriali è netta per le autorità di sistema portuale e non ammette deroghe, se non nei casi, tassativi ed eccezionali, previsti dallo stesso legislatore, come nel caso di promozione e partecipazione alle agenzie eccezionali e temporanee di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 243/2016, o come nel caso di promozione e controllo (dall’esterno) delle agenzie per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ex articolo 17, comma 5, della legge n. 84/1994. In questo contesto, la deroga è quindi ammissibile soltanto ove l’autorità di sistema portuale agisca nel pieno rispetto dei presupposti di legge per la promozione di agenzie per la somministrazione di lavoro portuale. Ebbene – prosegue dicendo l’Agcm – l’articolo 17, comma 5, della legge n. 84/1994, prevede che solo nel caso in cui non sia possibile autorizzare un’impresa selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica, l’autorità di sistema portuale possa promuovere la costituzione di un’agenzia con le medesime finalità. In tale contesto, è opportuno sottolineare che l’autorità di sistema portuale può soltanto promuovere e controllare (dall’esterno) l’agenzia per il lavoro portuale temporaneo, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione regolatoria, di vigilanza e controllo, affidata all’autorità di sistema portuale e l’attività economica affidata alle imprese, sancito dall’art. 6, comma 11 della l. n. 84/1994”.
Nel caso di specie, però, alla port authority tarantina presieduta da Sergio Prete viene rimproverato da un lato di non aver “dimostrato l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione a un’impresa selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica” e, dall’altro, di aver “previsto una partecipazione di controllo al capitale sociale della costituenda agenzia (con una quota del 51% al capitale sociale), con ciò integrando un palese conflitto di interessi e difetto di imparzialità, in violazione della medesima ratio sottesa alla normativa speciale”.
Ciò violerebbe “l’articolo 4 del TUSPP in quanto, discostandosi dallo schema normativo delineato dagli articoli 17, comma 5 e 6, comma 11, della legge n. 84/1994”, porrebbe “in essere un’operazione che esula dalle finalità istituzionali della medesima AdSP Mar Ionio”.
Rilevata sempre dall’Antitrust anche una “carenza di motivazione relativa alla forma di affidamento scelta e alle ragioni del mancato ricorso al mercato” poiché “le Amministrazioni Pubbliche che scelgano di perseguire l’interesse pubblico mediante il modello societario devono comprovare la sussistenza della stretta necessarietà della partecipazione societaria mediante una analitica motivazione”.
Invece, secondo l’Agcm, “Il ‘Piano di Fattibilità per la costituzione di un’Agenzia per il lavoro temporaneo ex art. 17, co. 5, Legge 84/1994’ elaborato dall’AdSP Mar Ionio e allegato alla delibera n. 11 del 4 agosto 2023 , risulta affetto da una significativa carenza di motivazione circa la forma di affidamento prescelta e le ragioni del mancato ricorso al mercato. In primo luogo, il Piano di Fattibilità ha motivato l’operazione unicamente in ragione della scadenza (avvenuta in data 22 aprile 2023) della autorizzazione per il servizio di fornitura di lavoro temporaneo ex articolo 17, comma 2, della legge n. 84/1994 rilasciata alla società Nuova Neptunia Soc. Cons. a r.l., della necessità di soddisfare il fabbisogno di lavoro temporaneo portuale (tramite la ricollocazione dell’esigua dotazione organica di detta società) e di ricollocare gradualmente parte del personale attualmente in carico alla agenzia Taranto Port Workers Agency S.r.l. Tale argomentazione non può ritenersi soddisfacente, in quanto non fornisce alcuna dimostrazione dei presupposti legittimanti il ricorso alla facoltà di costituire un’agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ex articolo 17, comma 5, della legge n. 84/1994 (vale a dire, della impossibilità di autorizzare alla fornitura di lavoro portuale temporaneo un’impresa selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica), né motiva in ordine alla percorribilità di soluzioni alternative”.
L’AdSP Mar Ionio “infatti non prova l’impossibilità di rilasciare l’autorizzazione a un’impresa terza selezionata mediante gara, né argomenta sull’eventuale infruttuoso esperimento di procedure selettive, né fa cenno ad eventuali ragioni ostative all’avvio di una procedura selettiva o di rinnovo entro la scadenza del precedente affidamento (in data 22 aprile 2023), né più genericamente, alla valutazione di soluzioni alternative alla costituzione di un’agenzia ex articolo 17”.
L’Antitrust nel suo parere ritiene ancora che “l’AdSP Mar Ionio non abbia motivato adeguatamente l’operazione nemmeno sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria e della convenienza economica dell’operazione”.
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