All’Authority dei Trasporti il primo round della lite con gli spedizionieri
Confetra, Fedespedi, Alsea, Spediporto (con Anita) vogliono evitare il pagamento del contributo agganciandosi all’esenzione ottenuta dagli autotrasportatori
Il tentativo delle associazioni di categoria degli spedizionieri di evitare il pagamento del contributo annuale all’Autorità di regolazione dei trasporti si è rivelato in prima battuta fallimentare.
Il Tar del Piemonte (Art ha sede a Torino) ha infatti respinto l’istanza di sospensione (con l’obiettivo di annullarla nel merito) della delibera con cui il Garante a fine del 2023 ha individuato le categorie tenute al pagamento del contributo. A presentarla sono state Confetra, Fedespedi, Alsea, Spediporto e Anita, eccependo – si evince dalla lettura dell’ordinanza del Tar – che la previsione di assoggettare al contributo le imprese che esercitano “servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica” (questa la parte della delibera di Art ritenuta lesiva dalle suddette associazioni) contrasterebbe con l’esclusione del settore dell’autotrasporto dalla debenza del contributo, decisa dal Governo lo scorso agosto.
Tesi respinta dai giudici, dal momento che la delibera, alla riga precedente a quella ‘sotto accusa’, “espressamente esclude dalla platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo ART le imprese che svolgano servizi di spedizione afferenti al trasporto merci su strada”. Inoltre la supposta lesività “assume carattere meramente eventuale, in quanto correlata alla possibilità che l’Autorità intenda, per suo tramite, eludere la recente novella e porre il contributo Art a carico di imprese operanti nel settore dell’autotrasporto merci”. Cioè, se anche Art volesse aggirare la norma e far pagare gli autotrasportatori, non lo ha ancora fatto concretamente e l’atto impugnato non basta a pensare che intenda farlo.
Da ultimo, scrivono i giudici, “la lamentata incertezza” sull’ancillarità di un servizio rispetto al trasporto è stata dissipata dalle sentenze dello stesso Tar Piemonte e dal Consiglio di Stato: menzionata fra l’altro quella che un mese fa ha stabilito la debenza del contributo in proprio da parte delle agenzie marittime, prestatori di “servizi che si pongano in rapporto di stretta ancillarità e inerenza, ossia di strumentalità necessaria sul piano economico e giuridico, a quello prestato dai vettori”, come tali da assoggettarsi appunto al contributo secondo il legislatore.
A.M.
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