Registro Internazionale, credito d’imposta solo per l’imposta sui redditi legati all’imbarco
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme versate da una compagnia armatoriale in ragione di un accordo transattivo con un dipendente dimissionario non godano del beneficio fiscale
Il credito di imposta che le compagnie armatoriali possono vantare in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta sui redditi da lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle proprie navi iscritte nel Registro Internazionale, deve essere strettamente correlato a retribuzioni corrisposte al personale che, nel periodo cui si riferisce la retribuzione stessa, risultava effettivamente imbarcato su una nave iscritta nel Registro Internazionale.
Lo ha chiarito la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a un interpello di una società armatoriale che aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di fruire dell’agevolazione in relazione alle somme corrisposte a un proprio dipendente nei cui confronti era da poco cessato il rapporto di lavoro, a titolo di ”indennità sostitutiva del mancato preavviso”, di ”incentivo all’esodo” e di ”transazione novativa”.
Come osservato dal fiscalista Stefano Basso, equity partner di Deloitte, l’Agenzia “ha ribadito che, per rientrare nell’ambito di applicazione del credito Irpef, le somme erogate a titolo di retribuzione devono risultare effettivamente corrisposte al personale secondo un rigoroso principio di cassa, nonché essere maturate in riferimento a un periodo in cui il personale è imbarcato su una nave iscritta nel Registro internazionale, a condizione che detta registrazione risulti anche al momento della corresponsione. Sulla base di questa chiave interpretativa, l’Agenzia ha ritenuto che le somme in questione non rientrino nell’ambito applicativo del credito Irpef in quanto non correlate a un periodo in cui il lavoratore risultava effettivamente imbarcato”.
Per questo l’Agenzia ha stabilito come le somme in questione “non rientrino nell’ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame in quanto, ancorché potenzialmente riferibili o connesse genericamente all’attività lavorativa nel suo complesso svolta dal lavoratore, non sono correlate come chiarito nella citata risoluzione n. 22 del 1999 al periodo (o agli eventuali periodi) in cui lo stesso risultava effettivamente imbarcato”.
Secondo Basso, “viene quindi adottata una chiave di lettura piuttosto restrittiva che valuta insufficiente il fatto di essere in presenza di somme ‘potenzialmente riferibili o connesse genericamente all’attività lavorativa nel suo complesso svolta’ dal marittimo. Per l’Agenzia l’elemento decisivo non è tanto la correlazione tra le somme corrisposte e il rapporto di lavoro, quanto la riferibilità delle stesse ad un periodo di imbarco a bordo di una nave iscritta nel Registro internazionale”.
A.M.
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