Dal Dl fiscale 2020 novità importanti in materia di appalto in ambito trasporti
Contributo a cura di Davide Magnolia e Andrea Cuneo* * LCA studio legale Il Decreto Fiscale 2020, in vigore dall’1° gennaio 2020, all’art. 17-bis, ha disposto che i soggetti individuati dall’art. 23, comma 1, del DPR n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.) che affidano […]
Contributo a cura di Davide Magnolia e Andrea Cuneo*
* LCA studio legale
Il Decreto Fiscale 2020, in vigore dall’1° gennaio 2020, all’art. 17-bis, ha disposto che i soggetti individuati dall’art. 23, comma 1, del DPR n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.) che affidano il compimento di una o più opere o servizi, attraverso contratti di appalto, subappalto o rapporti negoziali comunque denominati, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera che, peraltro, sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di versamento IRPEF (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio. Il versamento viene operato dalle imprese della filiera (appaltatrici, subappaltatrici, ecc.) con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione.
Il giorno precedente la data di pubblicazione del Decreto Fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 108/2019 per fornire alcuni chiarimenti.
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le nuove disposizioni si applicano anche agli appalti, subappalti e affidamenti che presentano le caratteristiche previste, pur se stipulati negli anni passati e tuttora in corso, essendo irrilevante il momento della sottoscrizione.
Le nuove disposizioni sono rivolte ad alcuni particolari settori, tra cui spicca in particolare l’ambito della logistica.
Difatti, il perimetro di applicazione, definito dal (i) prevalente utilizzo di manodopera, (ii) esecuzione di opere e servizi affidati attraverso contratti di appalto o subappalto (iii) presso le sedi di attività del committente e (iv) con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo, ricomprende tutti quei rapporti contrattuali che caratterizzano la filiera logistica e che, di sovente, si trovano anche all’interno dei terminal portuali o aeroportuali. Ci si riferisce, in particolare, ai rapporti tra l’operatore logistico e fornitori di servizi di carico e scarico, movimentazione delle merci, stoccaggio, imballaggio, etichettature, utilizzo di macchinari (gru, ralle), rimozioni e altro.
Gli operatori del settore dovranno pertanto prestare massima attenzione ai requisiti di applicazione della norma e prendere ove opportuno le iniziative necessarie modificando, anche, i relativi contratti.
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