Tassazione porti: la Corte di Cassazione fornisce un assist alla Commissione Europea
Nelle scorse settimane, proprio mentre il team di legali incaricati dalle Autorità di sistema portuale italiane era al lavoro per scrivere il ricorso al tribunale dell’Unione Europea contro la decisione della Commissione del 4 dicembre 2020 che vorrebbe imporre il pagamento delle imposte alle port authority sulla (presunta) attività d’impresa svolta, la Corte di cassazione […]
Nelle scorse settimane, proprio mentre il team di legali incaricati dalle Autorità di sistema portuale italiane era al lavoro per scrivere il ricorso al tribunale dell’Unione Europea contro la decisione della Commissione del 4 dicembre 2020 che vorrebbe imporre il pagamento delle imposte alle port authority sulla (presunta) attività d’impresa svolta, la Corte di cassazione si è pronunciata con una sentenza che potrebbe giocare a sfavore della tesi sostenuta dall’Italia a Bruxelles.
Il ricorso in Cassazione da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda una sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio avente ad oggetto l’ “impugnazione di un avviso di classamento e attribuzione catastale a seguito di procedura Docfa (Software per la compilazione dei documenti tecnici catastali, ndr) in relazione a immobili detenuti in regime di concessione demaniale nell’area portuale di Civitavecchia”. La Commissione tributaria regionale aveva infatti rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del terminalista contro la sentenza depositata dalla Commissione provinciale tributaria di Roma n.11279/42/2017. La Cassazione spiega che “la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l’amministrazione finanziaria non avesse provato la destinazione ad autonoma attività commerciale degli immobili detenuti dalla contribuente in regime di concessione demaniale”.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Suprema Corte, a proposito di questo immobile destinato a cella frigorifera per lo stoccaggio di prodotti alimentari e classificato in categoria “E” (immobili a destinazione particolare), più precisamente E1 (Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei), dice: “Per un corretto censimento catastale degli immobili ubicati in un’area portuale non può essere utilizzato il criterio formale e astratto della localizzazione, ma è necessario accertare lo svolgimento dell’attività secondo parametri imprenditoriali”. E a seguire il passaggio chiave dove si legge: “A tale riguardo è irrilevante che le attività ‘portuali’ siano di pubblico interesse. L’interesse generale allo svolgimento dell’attività non esclude, infatti, che quest’ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell’impresa commerciale”. Un principio, quello esplicitato dalla Cassazione, che sembra essere più coerente con le tesi sostenuti dalla Commissione Europea rispetto a quelle riportate invece nel ricorso che l’Italia ha appena depositato a Bruxelles per contestare l’attribuzione di un’attività d’impresa alle funzioni svolte dalle port authority in quanto gestori di banchine pubbliche.
La stessa sentenza aggiunge che “la (pacifica) natura di pubblico interesse dell’attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell’assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell’impresa commerciale. Né la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessione d’uso di aree demaniali (come è consentito dall’art.36 cod.nav.) esclude, di per sé, che queste ultime vengano assoggettate a forme di sfruttamento economico e imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale”.
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