Il tribunale di Milano non concede altro tempo a Tirrenia Cin: prossima udienza decisiva il 15 aprile
Il Tribunale fallimentare di Milano ha fissato per il prossimo 15 aprile udienza, sulla base dell’articolo 162 della legge fallimentare, per Cin (Compagnia italiana di navigazione), società del gruppo Moby controllato da Vincenzo Onorato. Udienza nella quale, come prevede la normativa, la Procura di Milano e gli eventuali creditori potranno chiedere ai giudici di dichiarare […]
Il Tribunale fallimentare di Milano ha fissato per il prossimo 15 aprile udienza, sulla base dell’articolo 162 della legge fallimentare, per Cin (Compagnia italiana di navigazione), società del gruppo Moby controllato da Vincenzo Onorato. Udienza nella quale, come prevede la normativa, la Procura di Milano e gli eventuali creditori potranno chiedere ai giudici di dichiarare il fallimento della società secondo quanto riferiscono fonti del tribunale.
Lo scorso 30 marzo era emerso che Moby aveva depositato, entro il termine fissato dal Tribunale di Milano, domanda di concordato in continuità e nella stessa nota era stato anche specificato che Cin confermava l’intenzione di presentare un piano di ristrutturazione di lì a pochi giorni. Il deposito dell’istanza di omologa del concordato per Cin era stato rinviato nella speranza di concludere positivamente le trattative con Tirrenia in amministrazione straordinaria.
Fonti legali interpellate da SHIPPING ITALY spiegano che potrebbe essere stata presentata dalla compagnia di traghetti una proposta di rinvio in pendenza di trattative con Tirrenia in A.S.; proposta argomentata e articolata ma che sembra stata respinta dal Tribunale.
Secondo quanto riferisce l’Ansa ora si è saputo che i giudici fallimentari di Milano hanno fissato per metà aprile un’udienza per Cin sulla base dell’articolo 162 che regola la “inammissibilità della proposta”. Articolo che prevede che “il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti”. E che “se all’esito del procedimento verifica non ricorrono” determinati presupposti, “sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato”. E “su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero” può dichiarare “il fallimento del debitore”. La Procura milanese potrà, dunque, chiedere il fallimento e poi spetterà ai giudici una decisione finale.
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