“La stabile organizzazione in Italia non è necessaria per accedere al Registro Internazionale delle navi”
La Commissione tributaria provinciale di Genova ha da poco pronunciato una sentenza che farà molto discutere nel mondo armatoriale italiano perché, esprimendosi su un caso riguardante il gruppo armatoriale norvegese I.M. Skaugen, sostiene che per accedere ai benefici previsti dal Registro Internazionale Italiano delle navi non sia necessario disporre di una stabile organizzazione nel nostro […]
La Commissione tributaria provinciale di Genova ha da poco pronunciato una sentenza che farà molto discutere nel mondo armatoriale italiano perché, esprimendosi su un caso riguardante il gruppo armatoriale norvegese I.M. Skaugen, sostiene che per accedere ai benefici previsti dal Registro Internazionale Italiano delle navi non sia necessario disporre di una stabile organizzazione nel nostro Paese. Un orientamento che, guardando all’atteso ampliamento dello stesso Registro Internazionale voluta da Bruxelles che ha chiesto all’Italia di ammettere ai benefici contributivi anche le navi battenti altre bandiere comunitarie, sposerebbe la tesi da tempo sostenuta da Assarmatori (e avversata da Confitarma) secondo cui non è necessaria la stabile organizzazione nella Penisola come prerequisito.
Secondo quanto illustrato a S2S dall’avvocato Nicolò Raggi dello studio legale Conte & Giacomini la Commissione tributaria provinciale di Genova ha ritenuto che il requisito della stabile organizzazione non è previsto dalla normativa di riferimento (vale a dire l’art. 4 D.l. 30 dicembre 1997 n. 457).
Nel caso specifico la Direzione Provinciale di Genova dell’Agenzia delle Entrate aveva contestato al gruppo armatoriale norvegese l’accesso al Registro Internazionale tramite navi operate con contratto di noleggio a scafo nudo tramite una società appositamente costituita a Malta per operare al servizio di Eni lungo le coste italiane. L’Erario aveva però contestato a I.M. Skaugen il fatto che la società maltese non pagasse le tasse in Italia perché non dispone di una stabile organizzazione nel nostro Paese e che le navi erano impiegate nei trasporti per Eni tramite la gestione di un soggetto extracomunitario (un pool) per cui la società maltese in questione non poteva considerarsi armatore comunitario.
L’epilogo del contenzioso che ne è conseguito ha visto, come detto, la Commissione tributaria provinciale di Genova ritenere che la legge istitutiva del Registro Internazionale Italiano delle navi non prevede la necessità di una stabile organizzazione in Italia e non prescrive che l’attività agevolabile debba necessariamente essere soggetta a imposizione fiscale in Italia.
Stesse positive (per I.M. Skaugen) conclusioni per ciò che riguarda la necessità o meno che le navi debbano esser gestite direttamente dal soggetto richiedente ai fini dell’ammissione o meno dei benefici previsti dal Registro Internazionale. Non ha infatti alcuna rilevanza secondo i giudici genovesi la fattispecie per cui la qualifica di ‘pool manager’ sia ricoperta da un soggetto extracomunitario.
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