Iva e alto mare, l’intervento dell’Agenzia aiuta i cantieri. Ma il formalismo regna
Contributo a cura di dott. Stefano Basso e avv. Fabio Tullio Coaloa* * Studio Tributario e Societario Deloitte Con la Risposta a interpello n. 843, pubblicata il 21 dicembre, l’Agenzia delle Entrate torna sul regime Iva per le forniture relative a navi destinate alla navigazione in alto mare. Si tratta, come noto di operazioni, che […]
Contributo a cura di dott. Stefano Basso e avv. Fabio Tullio Coaloa*
* Studio Tributario e Societario Deloitte
Con la Risposta a interpello n. 843, pubblicata il 21 dicembre, l’Agenzia delle Entrate torna sul regime Iva per le forniture relative a navi destinate alla navigazione in alto mare. Si tratta, come noto di operazioni, che non scontano l’Iva in applicazione di un regime di “non imponibilità” disciplinato dall’art. 8-bis del DPR 633/1972.
L’interpello, presentato da un primario operatore nel settore della classificazione navale assistito dai professionisti dello Studio Tributario e Societario Deloitte, fornisce innanzi tutto una soluzione rilevante per la cantieristica.
In particolare viene affrontato il tema delle navi in costruzione. Per queste, la non imponibilità IVA si fonda su una dichiarazione telematica resa al cantiere, basata su un criterio previsionale. L’Agenzia ha chiarito che la dichiarazione resa al cantiere ha valenza pluriennale, non essendo necessario alcun rinnovo annuale. Quindi la dichiarazione originaria sarà valida fino all’anno del primo utilizzo della nave, al termine del quale dovrà essere effettuato il riscontro della condizione dell’effettivo uso per la navigazione in alto mare.
L’Agenzia conferma inoltre i chiarimenti, già recentemente forniti con la Risoluzione n. 54/E del 6 agosto 2021, per la gestione delle operazioni in presenza di subappalti.
Per questa casistica, assai ricorrente, viene ribadito che il subappaltatore dovrà ricevere dal suo subappaltante la dichiarazione relativa alla nave, compilata dall’armatore con indicazione del relativo protocollo rilasciato dall’Agenzia delle entrate, e da quest’ultimo trasmessa al proprio fornitore diretto (subappaltante). Il subappaltatore, potrà così fatturare in regime di non imponibilità indicando in fattura il protocollo della dichiarazione rilasciata dall’armatore nei confronti del proprio fornitore diretto (subappaltante).
La soluzione, di per sé condivisibile, non fa tuttavia i conti con l’assenza di un obbligo di legge, per l’armatore, di trasmettere la dichiarazione al suo fornitore diretto. Non è infrequente che l’armatore si rifiuti di operare tale trasmissione, anche per non diffondere a singoli fornitori la lista di tutti i soggetti coinvolti nelle forniture alla propria nave.
Ancora una volta l’attuale quadro normativo e regolamentare, unico in Europa per rigidità formalistica, rischia di mettere in difficoltà gli operatori italiani a tutto vantaggio della concorrenza estera. Emblematica, sotto questo profilo, è la conferma della totale irrilevanza di dichiarazioni cartacee rese con formato diverso da quelli previsti dall’Agenzia delle Entrate (per via telematica o tramite Centro operativo di Pescara).
E così, il possesso di una dichiarazione cartacea circa la sussistenza dei requisiti è totalmente ininfluente, nonostante la nave sia “nella sostanza” agevolabile. È quindi ribadita l’esistenza di una sorta di “efficacia sostanziale costitutiva” della dichiarazione telematica che, a prescindere dall’effettiva sussistenza dei requisiti sulla nave agevolabile, costituisce elemento essenziale ed imprescindibile per poter applicare la non imponibilità.
C’è da augurarsi che il legislatore e l’Agenzia delle Entrate mettano nuovamente mano a un adempimento che, ora in modo espressamente confermato, si basa su formalismi che prescindono in tutto dalla sostanza. Il che, in un comparto ad alta competizione internazionale, costituisce un danno certo per gli operatori e in ultimo per lo stesso Erario, così come già più volte lamentato dalle associazioni di categoria del settore quali ad esempio l’Anpan, presieduta da Cesare Cavalleroni.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY