Certificati di sicurezza delle navi: la Capitaneria si riprende l’ultima parola
Ribaltata in appello la sentenza sul caso dell’inidoneità di due navi di Caronte & Tourist al trasporto di persone a mobilità ridotta: l’Autorità Marittima può contraddire l’ente tecnico
“L’Amministrazione resta sempre e comunque titolare del potere di disattendere le conclusioni cui, a seguito degli accertamenti, è pervenuto l’Ente tecnico ove ritenga le stesse manifestamente irragionevoli o basate su un travisamento dei fatti”.
Si può condensare in questa frase il senso della doppia sentenza con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa Regionale – Cgar (il tribunale di secondo grado della giustizia amministrativa per i ricorsi depositati in Sicilia) ha chiuso il caso dei certificati di sicurezza di due navi di Caronte&Tourist (Bridge ed Helga), nato nei mesi scorsi a livello locale e poi deflagrato fino a coinvolgere Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con la Capitaneria da una parte e Rina, Confitarma e Assarmatori con la compagnia armatoriale dall’altra.
In primo grado Caronte aveva ottenuto l’annullamento dei certificati di sicurezza con cui la Capitaneria di Porto di Milazzo aveva stabilito la non idoneità delle due navi al trasporto di persone a mobilità ridotta (Pmr). Secondo il Tar di Catania, infatti, l’Autorità marittima non avrebbe potuto – come invece aveva fatto – modificare la decisione dell’ente tecnico (Rina Services), che aveva sì rilevato alcune deficienze nelle navi di Caronte quanto ai dispositivi per il trasporto di persone a mobilità ridotta, ma le aveva comunque autorizzate al loro trasporto, previo adempimento di alcune prescrizioni.
Tale lettura è stata come detto cassata dal Cgar.
“In sostanza hanno scritto i giudici – l’Autorità marittima, nel rispetto delle ripartite competenze, è tenuta a svolgere un sindacato di legittimità e non di merito sull’operato dell’organo tecnico, nel senso che, se non è tenuta a ripetere gli accertamenti tecnici e se non può sovrapporsi agli stessi, può comunque intervenire ove ravvisi delle illegittimità nell’azione dell’organo tecnico. Diversamente, la Capitaneria di Porto sarebbe completamente esautorata delle sue funzioni e, con riferimento alla sicurezza delle persone a mobilità ridotta, il potere attribuitole rimarrebbe un guscio vuoto”.
La Capitaneria, cioè, attenendosi alle risultanze rilevate dall’ente tecnico, può tuttavia giungere a conclusioni differenti da quelle tratte dal medesimo, anche antitetiche: “Nel caso di specie, non può ritenersi che la Capitaneria abbia disatteso le risultanze tecniche cui è pervenuta Rina, mentre è giunta a conclusioni differenti con riferimento alle identiche risultanze, oggettivamente assunte. In altri termini, l’Autorità marittima, proprio prendendo spunto dalle risultanze tecniche di Rina, è giunta alla conclusione che ‘l’unità non è idonea al trasporto marittimo di Pmr non deambulanti in quanto le sistemazioni per tali passeggeri non sono pienamente rispondenti ai requisiti del paragrafo G della Circolare 10/SM’, disattendendo, avendo verosimilmente ritenuto contraddittoria ed illogica la stessa, la conclusione cui è pervenuta Rina”.
A.M.
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