Portuali e ormeggiatori accontentati nel Dl Rilancio a discapito di Marebonus e Ferrobonus
L’ultima bozza circolata oggi del cosiddetto Decreto legge Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri presenta alcune novità rispetto alle versioni dei giorni scorsi. Partiamo da ciò che è rimasto inalterato: nell’ultimo testo disponibile è confermata la proroga a Tirrenia Cin della convenzione per la continuità territoriale almeno fino al 31 luglio 2021 e dei relativi […]
L’ultima bozza circolata oggi del cosiddetto Decreto legge Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri presenta alcune novità rispetto alle versioni dei giorni scorsi.
Partiamo da ciò che è rimasto inalterato: nell’ultimo testo disponibile è confermata la proroga a Tirrenia Cin della convenzione per la continuità territoriale almeno fino al 31 luglio 2021 e dei relativi contributi pubblici (altri 72 milioni), confermata per le AdSP la possibilità di azzerare i canoni demaniali dei terminalisti (a patto che sia dimostrata una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento nel medesimo periodo del 2019), così come è rimasta intatta la previsione di allungare di due anni le concessioni delle compagnie portuali ex. art.17, e di un anno quelle di tutti gli altri concessionari dei servizi portuali. Per le port authority prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verrà istituito un fondo con un’apposita dotazione di 6 milioni, più altri 24 destinati agli ormeggiatori.
Scompaiono dall’ultima versione del decreto le risorse stanziate nel 2021 per Ferrobonus e Marebonus mentre rimangono quelle assegnate all’esercizio 2020 anche se risultano ridotte da 40 a 30 milioni per la misura di stimolo al trasporto combinato mare-terra e da 26 a 20 milioni per il trasporto stradale e ferroviario.
Accolte le richieste espresse a gran voce ieri dall’Associazione nazionale delle compagnie portuali anche per conto degli ormeggiatori. Il paragrafo del testo normativo a loro dedicato recita infatti: le AdSP “sono autorizzate a corrispondere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all’emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall’Autorità portuale ed è cumulabile con l’indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all’articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84”.
Questo invece quanto previsto per gli ormeggiatori a compensazione del calo di attività subito: “Al fine di mitigare gli effetti economici dervianti dall’emergenza Covid–19 e assicurare la continuità del servizio di ormeggio nei porti italiani, è riconosciuto alle società di cui all’articolo 14, comma 1- quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l’anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019”.
Il decreto precisa inoltre che “al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali merci e passeggeri riconducibili all’emergenza Covid-19, fino allo scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti”. Una previsione che, se non attentamente gestita da parte delle port authority, rischia di creare disparità di trattamento e possibili condizioni di concorrenza sleale fra operatori dello stesso scalo o di scali vicini.
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