Fallito a Genova l’assalto di Superba a Spinelli per aree ex Enel e dintorni
Inammissibili i cinque ricorsi della società che aspirava alla concessione di quegli spazi: domanda superata da quella per Ponte Somalia e traffici incompatibili col Prp
Se il trasferimento dei propri depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, nel cuore del porto di Genova, non andasse a buon fine, l’opzione B, cioè la ricollocazione su Ponte San Giorgio e area Concenter, risulterà molto più difficile per Superba, che pure continuava a considerarla espressamente l’unica alternativa possibile allo spostamento sulla banchina oggi gestita da Terminal San Giorgio.
Lo stabiliscono cinque sentenze del Tar di Genova che (confermando la linea presa già alcuni mesi fa) hanno dichiarato inammissibili altrettanti ricorsi di Superba contro vari atti con cui l’Autorità di sistema portuale del capoluogo ligure a partire dal 2018 ha favorito il consolidamento in quegli spazi del gruppo Spinelli. In particolare la prima impugnazione riguarda l’Adeguamento tecnico funzionale che consentì al Terminal Rinfuse Genova di operare anche su rotabili e container. Nel mirino anche il rinnovo della concessione alla stessa Trge, l’assentimento dell’ex carbonile Enel, il subingresso di Spinelli in un’area di Nuovo Borgo Terminal, un accorpamento di 3.700 mq in radice di Ponte Idroscalo.
Secondo il Tar Superba, nel presentare i ricorsi “al fine di salvaguardare le opzioni rilocalizzative contenute nelle domande di concessione presentate nel 2017, mira sostanzialmente a paralizzare le iniziative che, secondo la sua valutazione, potrebbero determinare una situazione di fatto contrastante con la futura assegnazione dei compendi di calata Concenter o di ponte San Giorgio”.
Non è tutto, perché il Tar rileva anche che “le impugnative sono state implementate attraverso numerosi ricorsi aggiuntivi, sebbene le domande del 2017 (per Concenter e San Giorgio, ndr), anche se non fatte oggetto di formali rinunce, fossero pacificamente divenute recessive rispetto alla nuova opzione esercitata in favore della ricollocazione degli impianti nel sito di ponte Somalia”.
Insomma le circostanze allegate da Superba “non sono sufficienti a strutturare l’interesse al ricorso, poiché non configurano l’esistenza di lesioni attuali e concrete alla sua sfera giuridica, ma solo il rischio che gli atti impugnati possano in qualche modo ostacolare il trasferimento dei propri depositi di prodotti chimici nelle aree del porto di Genova”.
E, se ciò non bastasse, a rincarare l’inammissibilità dei ricorsi, c’è la considerazione che in area Enel i prodotti di Superba non possono essere movimentati: “L’eventuale annullamento degli atti impugnati non sarebbe in grado di arrecare alcun vantaggio (e neppure l’aspettativa di un vantaggio attuale e diretto) all’interesse sostanziale della ricorrente la quale aspira all’insediamento di attività che, allo stato, non sono compatibili con la disciplina del piano regolatore portuale, laddove esclude dall’Ambito interessato dalle domande di Superba S.r.l. la funzione C5 (operazioni portuali relative a movimentazione e stoccaggio rinfuse liquide)” chiude il Tar, sorvolando, tuttavia, sul fatto che pure per ponte Somalia occorrerebbe un Atf ad oggi non concluso.
A.M.
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