Carburanti all’Elba, Forti batte ancora l’Adsp livornese
Confermata in appello la sentenza che annullava il diniego alla Tuscany Lines a svolgere servizio regolare fra Piombino e Portoferraio
Ha vinto anche in secondo grado Forti Yachting Partners, società elbana che dall’estate scorsa ha cominciato a effettuare in modo regolare trasporti via mare di carburante fra Piombino e Portoferraio col marchio Tuscany Lines.
L’iniziativa aveva incontrato il diniego autorizzativo dell’Autorità di sistema portuale di Livorno e Piombino, ma, ricostruisce ora il Consiglio di Stato, il Tar aveva accolto il ricorso di Forti “perché, nel frattempo, la società ricorrente aveva ottenuto numerosi nulla osta per lo svolgimento di singoli viaggi tra i suddetti porti; di conseguenza, il giudice di prime cure ha ritenuto che, in concreto, fosse provato che non sussistessero ragioni ostative allo svolgimento dell’attività secondo le prescrizioni di sicurezza stabilite”.
Una lettura confermata adesso dai giudici di secondo grado: “La mancata concessione dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di linea non appare più giustificata, essendo le presunte ragioni ostative indicate dall’Autorità ormai di fatto superate dal concreto svolgimento di un servizio regolare e continuativo in condizioni di sicurezza, come risulta dalla documentazione versata in atti. In considerazione, infatti, della frequenza e della regolarità con la quale oramai la società conduce il proprio servizio di trasporto marittimo, non è più giustificata la necessità di richiedere un apposito nulla osta e, conseguentemente, un parere ai consulenti chimici di porto per ogni singolo viaggio. Alla luce dei successivi sviluppi della vicenda, sembra venuta meno la giustificazione del rilascio dei singoli nulla osta fondata sulla eccezionalità della situazione emergenziale, anche in considerazione della risoluzione delle criticità legate alla sicurezza, inizialmente ritenute ‘insuperabili’ dalla AdSP, atteso che Forti svolgeva, de facto e in sicurezza, un servizio regolare e continuativo di traporto marittimo di carburante”.
In sostanza, hanno concluso i giudici di Palazzo Spada, “come rilevato dal giudice di prime cure, la successiva concessione dei numerosi nulla osta consentiva all’odierna appellata di esercitare di fatto un servizio di linea continuativo e regolare in quanto i nulla osta rilasciati per singoli viaggi sin dal giugno 2020 e per tutta la stagione estiva consentivano alla società di viaggiare sempre durante i medesimi orari, utilizzando le stesse banchine nei porti di Piombino e Portoferraio e nel rispetto delle medesime prescrizioni. Se le criticità riscontrate dall’Autorità fossero state effettivamente ‘insuperabili’, in termini di sicurezza o di rispetto dei requisiti di legge, l’amministrazione non avrebbe consentito l’effettuazione del servizio da parte dell’appellante neppure mediante la ripetuta concessione di nulla osta per singoli viaggi”.
A.M.
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