Armella: bene la riforma della disciplina doganale ma restano alcuni aspetti problematici
Tra questi, secondo la fondatrice dello studio Armella & Associati, la soglia molto bassa fissata per il reato di contrabbando
Contributo a firma di Sara Armella *
* Studio Armella & Associati
A un anno dall’approvazione della legge delega e dopo il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 7 agosto, approderà a breve in Gazzetta ufficiale l’attesa riforma della disciplina doganale nazionale, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il nuovo testo unico doganale sostituirà un quadro normativo estremamente frammentato e desueto, che va dal regio decreto n. 65/1896 al testo unico della legge doganale del 1973, oltre a numerose altre norme contenute in varie leggi speciali, con un importante snellimento, poiché si passa da oltre 400 articoli a 122. Un complessivo riassetto, che con grande ritardo adegua la normativa nazionale al diritto europeo di diretta applicazione e ridefinisce molti aspetti di grande importanza applicativa.
Uno dei principali obiettivi della riforma è la chiarezza normativa, considerato che il primo indispensabile pilastro della compliance doganale è la comprensione delle regole e la loro pronta individuazione. Questa necessità s’impone con particolare evidenza in un settore caratterizzato da un’estesa disciplina europea e dunque dalla necessità primaria di identificare quanto è disciplinato dall’ordinamento Ue e quanto dalle fonti nazionali.
Molte le novità in materia di accertamento doganale, con l’introduzione di regole e tutele previste dallo Statuto dei diritti del contribuente e, di conseguenza, con il rafforzamento del diritto di difesa, il riconoscimento del contraddittorio come diritto fondamentale degli operatori e l’obbligo di motivazione rafforzata dell’accertamento in caso di presentazione di osservazioni difensive.
Non mancano gli aspetti problematici, come segnalato dalle principali associazioni di categoria. Primo su tutti, la soglia molto bassa per il reato di contrabbando fissata dalla direttiva europea Pif in 10.000 euro, crea indubbi problemi se, in tale importo, si comprende anche l’Iva. Vi è il concreto rischio di moltissime segnalazioni di reato, che appesantiranno il carico di lavoro del Procuratore europeo Eppo e che potrebbero vanificare gli obiettivi di semplificazione e proporzionalità delle sanzioni, peraltro sensibilmente ridimensionate rispetto alla disciplina attuale.
Altro tema significativo riguarda la previsione della responsabilità del rappresentante doganale indiretto: anche in questo caso, è la Corte di giustizia europea ad avere dato il via libera al legislatore nazionale, con una sentenza riguardante proprio il nostro Paese. La previsione della solidarietà del rappresentante indiretto anche con riferimento all’Iva, in aggiunta ai dazi, incrementa i rischi economici degli operatori del settore logistico, imponendo la scelta della rappresentanza diretta o un più diffuso utilizzo del deposito Iva, il cui impiego fa venire meno il vincolo di responsabilità.
All’analisi delle varie novità abbiamo dedicato un Convegno di approfondimento lo scorso 11 luglio, in cui abbiamo esaminato luci e ombre della riforma, con gli interventi del direttore centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dott. Claudio Oliviero, della Guardia di finanza, del Procuratore europeo Eppo, di giudici della Corte di Cassazione, studiosi, esperti e associazioni di categoria.
È possibile accedere alla registrazione del convegno e ai vari interventi al seguente link https://youtu.be/yzHZMOXOtNE?feature=shared
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