Crociere: i redditi da biglietti aerei non usufruiscono di agevolazioni fiscali
Costa perde in Cassazione un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate sull’applicazione dei benefici del Registro Internazionale ai profitti derivanti dalla vendita dei voli per i luoghi di imbarco/sbarco
Le compagnie crocieristiche italiane (o che abbiano altretede stabile in Italia e utilizzino bandiere comunitarie sulle loro navi) non potranno più beneficiare delle agevolazioni sui redditi derivanti dalla vendita di biglietti aerei legati alle crociere e offerti ai clienti per raggiungere i luoghi di imbarco o sbarco.
Lo hanno sancito quattro sentenze ‘sorelle’ della Corte di Cassazione, con cui, a chiusura di altrettanti contenziosi fiscali fra Costa Crociere e l’Agenzia delle Entrate su quattro esercizi commerciali (2011, 2012, 2013 e 2014), gli ‘ermellini’ hanno cassato le pronunce del giudice d’appello (Commissione tributaria regionale), che avevano accolto le tesi della società del gruppo Carnival, e gli hanno rimesso il giudizio.
Sancendo però il “principio di diritto” sulla cui base dovrà ora essere assunta la decisione: “Nel regime vigente ratione temporis, l’agevolazione Ires prevista dall’art. 4, comma 2, d.l. n. 457 del 1997, conv. dalla l. n. 30 del 1998, estesa all’Irap dall’art. 12 d.lgs. n. 446 del 1997, prevista per il reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, non è applicabile ai redditi derivanti dall’attività di vendita dei trasporti aerei per raggiungere il luogo di imbarco della nave”.
In sostanza i redditi derivanti dalla vendita dei biglietti aerei dovranno d’ora in poi essere assoggettati al regime ordinario da parte delle compagnie di crociera e non potranno più beneficiare dell’agevolazione prevista dal Registro Internazionale in materia di redditi derivanti da attività accessorie al trasporto marittimo. Ed eventuali altri contenziosi in materia dovranno essere decisi sulla base di tale principio.
I giudici, che hanno inoltre tratto le medesime conclusioni anche per l’attuale assetto legislativo (recentemente mutato proprio in materia di attività accessorie), hanno evidenziato che neppure qualora il regime agevolativo scelto dalla compagnia armatoriale sia quello della tonnage tax invece che quello del Registro Internazionale i redditi da bigliettazione aerea siano agevolabili.
Costa Crociere non ha fornito delucidazioni su quanto possa pesare il contenzioso. In ballo c’è la ripetizione da parte dell’Agenzia (fino a pochi giorni fa annullata dalla Ctr) delle imposte sui 4 anni a giudizio. Ma evidentemente il tema si estende anche ai 9 bilanci successivi. Nel 2023 i ricavi da bigliettazione aerea valevano per Costa circa 525 milioni di euro su 4,1 miliardi di fatturato complessivo, ma è molto difficile valutare i margini su tale posta non esistendo una corrispondente voce di costo.
Favorevoli alla compagnia, invece, le statuizioni della Cassazione sulle altre materie al centro di tre dei quattro contenziosi succitati (la deducibilità dei costi per interessi passivi da finanziamenti per nuove navi e la ripresa a fini Ires, da parte dell’Agenzia, degli interessi attivi di un presunto finanziamento di Costa a una sua controllata brasiliana), anche se in questo caso i giudici non hanno pronunciato principi di diritto di carattere generale come quello relativo ai ricavi da vendita di biglietti aerei.
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