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Il tribunale di Milano ha ammesso Moby e Cin al concordato preventivo
La compagnia di traghetti Moby ha appena reso noto che, “a seguito dell’annuncio dello scorso 1 luglio” col quale ha reso nota la domanda di concordato in bianco depositata, “il tribunale di Milano ha ammesso la domanda di Moby e Cin alla ristrutturazione del debito con il ceto creditizio secondo la procedura ex.art.161 della legge […]
La compagnia di traghetti Moby ha appena reso noto che, “a seguito dell’annuncio dello scorso 1 luglio” col quale ha reso nota la domanda di concordato in bianco depositata, “il tribunale di Milano ha ammesso la domanda di Moby e Cin alla ristrutturazione del debito con il ceto creditizio secondo la procedura ex.art.161 della legge fallimentare”. Di fatto si tratta, da parte del tribunale, di un via libera preventivo alla predisposizione del piano di ristrutturazione che dovrà essere sottoposto ai creditori almassimo entro sei mesi.
L’articolo 161, comma 6 L.F. prevede infatti che un’impresa possa depositare il ricorso di concordato, con riserva di presentare la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l’ulteriore documentazione prevista, nei termini, compresi tra i 60 e i 120 giorni, prorogabili di altri 60, fissati dal tribunale. La finalità principale correlata alla presentazione della domanda prenotativa è quella di consentire all’impresa in crisi, che ha intenzione di ristrutturare il proprio debito e di non fallire, di poter disporre di un congruo margine di tempo per elaborare o un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis o il piano di concordato preventivo ex art. 161 6° comma L.F.